Riordino degli Enti Locali. Verso una nuova governance del territorio

La Regione del Veneto, con Legge Regionale n. 18 del 2012 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”, ha dato avvio ad un processo di riordino territoriale che intende coinvolgere l’intera realtà veneta secondo un progetto i cui obiettivi superano la semplice attuazione degli obblighi di gestione associata introdotti, per i comuni di ridotte dimensioni demografiche, dal legislatore statale nel 2010.

Uno dei punti fondamentali della legge regionale è costituito dal piano di riordino territoriale che è stato approvato dalla giunta regionale nell’agosto del 2013. Esso prevede alcune linee direttrici che comporteranno, nell’arco di un triennio, una riduzione dei livelli di governo esistenti e una razionalizzazione degli enti presenti nel territorio regionale. A tal fine, il piano intende promuovere la gestione associata fra i comuni e, in particolar modo, la figura dell’unione; e incentivare le fusioni tra i piccoli comuni. In questo contesto la Regione assume un ruolo collaborativo e propulsivo tramite, tra l’altro, la concessione di finanziamenti dedicati.

Il processo che ha portato all’adozione del piano si è articolato in più fasi.

In primo luogo, la legge regionale ha provveduto all'individuazione di quattro aree geografiche omogenee: 1) montana e parzialmente montana; 2) ad elevata urbanizzazione; 3) del basso Veneto;  e 4) del Veneto centrale.

Il piano di riordino ha lo scopo di definire la dimensione ottimale con riferimento ad ambiti territoriali adeguati per l'esercizio di funzioni e servizi da parte dei Comuni, sulla base delle suddette aree geografiche omogenee.

In secondo luogo è stato attivato un procedimento di concertazione con i Comuni interessati che hanno presentato delle proposte di aggregazione che individuano le forme e le modalità di gestione associata da realizzarsi, in via prioritaria, secondo i criteri indicati nella legge regionale.

E’ previsto un aggiornamento del piano con frequenza triennale tenendo conto delle proposte pervenute dai Comuni; delle forme associative già esistenti, se adeguatamente dimensionate; degli ambiti territoriali di programmazione generali previsti dalla legge regionale; e degli ambiti territoriali di settore.

Con riguardo a questo ultimo profilo, la L.R. 18/2012 pone le basi per avviare un processo di rinnovamento che intende superare la semplice attuazione degli obblighi della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali, con l’obiettivo di conseguire la semplificazione dei livelli di governo presenti nel territorio.

E’ stata fatta un’analisi degli ambiti di zonizzazione generali e di settore esistenti, al fine di definire delle ipotesi e dei criteri sulla dimensione territoriale ottimale per l’esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni; a seguito dello studio effettuato si è evidenziata una varietà di livelli di governo in ambito provinciale.

L’obbligo della gestione associata delle funzioni e dei servizi da parte dei Comuni è finalizzato a raggiungere maggiori livelli di economicità e risparmi di spesa e, al tempo stesso, a conseguire più elevati standard nella qualità dei servizi. Si è ritenuta opportuno effettuare anche un’analisi delle potenziali economie di scala collegate ad una maggiore dimensione demografica, conseguibili con l’aggregazione.

D’altra parte il processo di concertazione con i Comuni e le analisi svolte in materia di associazionismo hanno rilevato un’esigenza di gradualità e di flessibilità nell’individuazione dell’ambito ottimale per l’esercizio delle funzioni a livello locale. Pertanto si è ritenuto di procedere secondo i seguenti passaggi: 1) a partire dal 2014 viene individuato un livello dimensionale minimo di adeguatezza funzionale che le forme associative devono raggiungere basato sui livelli demografici previsti per ciascuna area omogenea dalla L.R. 18/2012; 2) successivamente, anche tramite eventuali ulteriori aggiornamenti del Piano di riordino, l’obiettivo da raggiungere è la ridefinizione delle governance in 4 livelli, fissando tuttavia già da subito l’ambito dell’ULSS quale riferimento vincolante, al quale anche gli ambiti di settore dovranno conformarsi.

Una parte importante del piano di riordino è dedicata alla incentivazione finanziaria delle forme associative; vengono infatti individuati: 1) le condizioni generali e i requisiti per l’incentivazione; 2) i destinatari dei contributi; 3) la tipologia dei contributi; 4) il procedimento di definizione dei criteri di assegnazione; 5) e i contributi spettanti alle fusioni