Fatturazione elettronica, a che punto siamo e perché il Cad non si applica

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La fattura elettronica è un tipo particolare di documento informatico e la conservazione delle fatture elettroniche è un obbligo che discente dalla vigente normativa in materia fiscale. In particolare, ad ulteriore conferma, l’obbligo di conservazione delle fatture elettroniche discende dalla Direttiva IVA, recepita con la normativa fiscale, pertanto il CAD non potrebbe neppure disporre diversamente

21 Settembre 2016

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Daniele Tumietto e Andrea Caccia, UNINFO

Come è noto la fattura elettronica verso la P.A. è un processo che vede l’attività, idealmente, suddivisa in due fasi:

  1. emissione/trasmissione della fattura elettronica alla P.A. nel formato elettronico .xml previsto a partire dall’entrata in vigore del nuovo obbligo (6 giugno 2014 e 31 marzo 2015);
  2. obbligo di conservazione digitale della fattura elettronica, sia da parte dell’emittente che del ricevente.

La principale fonte di natura regolamentare della disciplina che regola la conservazione elettronica a norma è il DPCM 3 dicembre 2013 che ha stabilito nuove regole tecniche in sostituzione di quelle previste dalla Delibera CNIPA 19 febbraio 2004, n.11. In base a quanto previsto dall’articolo 14, comma 2, del citato DPCM la disciplina CNIPA continua ad applicarsi solo ai sistemi di conservazione già in essere alla data di entrata in vigore del Decreto (11 aprile 2014).

L’articolo 9 del DPCM 3 dicembre 2013 disciplina il processo di conservazione che inizia con la presa in carico della fattura elettronica da parte del produttore, che provvede a formare il pacchetto di versamento. Il pacchetto di versamento è un contenitore che racchiude uno o più oggetti da conservare (documenti informatici, fascicoli informatici, aggregazioni documentali informatiche), inviato dal produttore al sistema di conservazione attraverso un formato predefinito, concordato e descritto nel manuale di conservazione.

Le novità alla luce del nuovo CAD

Nel corso dei mesi passati numerosi osservatori hanno sostenuto che per le fatture elettroniche inviate alla P.A. valesse l’esonero dalla conservazione dei documenti che sono già conservati dalla P.A. ed in particolare riferendosi all’articolo 43 comma 1-bis che nel nuovo CAD dispone:

“«1-bis. Se il documento informatico è conservato per legge da uno dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, (le P.A., ndr) cessa l’obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso al documento stesso.”

In realtà rimangono in vigore, senza modifiche, l’articolo 6 comma 6 che esclude “l’esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale” dall’applicazione del CAD e l’articolo 21 comma 5, ove è indicato molto chiaramente che il CAD, per la fattispecie in questione, non si applica ai documenti fiscali. Infatti esso recita:

“Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie.”

La fattura elettronica è un tipo particolare di documento informatico e la conservazione delle fatture elettroniche è un obbligo che discente dalla vigente normativa in materia fiscale. In particolare, ad ulteriore conferma, l’obbligo di conservazione delle fatture elettroniche discende dalla Direttiva IVA, recepita con la normativa fiscale, pertanto il CAD non potrebbe neppure disporre diversamente.

> Questo articolo è parte del dossier “Speciale Cad. Inizia la fase attuativa, l’analisi di FPA e dei nostri esperti”

E sul punto giova rammentare che già nel 2001 con il Parere del Comitato economico e sociale (Gazzetta ufficiale n. C 193 del 10/07/2001 pag. 0053 – 0060, ndr) in merito alla “Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto” l’Europa suggeriva, con illuminata intuizione (parlando di conservazione dei dati e non solo di fatture):

“2.4. Conservazione delle fatture

2.4.1. La sesta direttiva IVA prevede attualmente l’obbligo di conservare copia di tutti i documenti emessi, il che non ha molta ragion d’essere nel quadro di un sistema di fatturazione elettronica. Occorre quindi adeguarlo ai tempi, trasformandolo in un più generico obbligo di conservazione dei dati, qualunque sia il metodo utilizzato”.

Il DMEF 17 giugno 2014 “Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto” recita infatti nel preambolo:

“Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, recante Codice dell’amministrazione digitale e, in particolare, l’articolo 21, comma 5, il quale stabilisce che «Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie»”

È comunque da notare la recente pubblicazione del DMEF 4 settembre 2016 “Attuazione degli articoli 1, comma 5, 3, comma 1, lettera d), e 4, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA” che stabilisce quali sono i soggetti che beneficiano del programma di assistenza, ovvero gli strumenti base per l’emissione e la conservazione di fatture elettroniche:

“Articolo 5 Soggetti ammessi al programma di assistenza.

1. L’Agenzia delle entrate realizza il programma di assistenza di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo nei confronti delle seguenti categorie di soggetti passivi:

a) gli esercenti arti e professioni;

b) le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all’articolo 18 del decreto n. 600 del 1973;

c) limitatamente all’anno di inizio dell’attività e ai due anni successivi, le imprese che superano i limiti di ricavi indicati al citato articolo 18 del decreto n. 600 del 1973.”

Tale disposizione, a giudizio degli scriventi, sana un vizio di origine che prevedeva una situazione in cui solo le micro imprese (in pratica) disponevano di un servizio gratuito, tramite le Camere di Commercio, lasciando abbandonati professionisti ed artigiani. Successivamente tale servizio era stato poi esteso, ancorché con una limitazione quantitativa nel numero di fatture emettibili, anche alle predette categorie.

L’applicazione alle fatture elettroniche dell’esonero rispetto all’obbligo di conservazione avrebbe comportato più problemi che altro, infatti sui soggetti che possono fruire del programma di assistenza non avrebbe comunque gravato l’onere di effettuare conservazione a norma. Si sarebbe invece tolta un’incombenza ai soggetti più grossi, che avrebbero potuto usare la PA come “service provider” scaricando le responsabilità e i rischi connessi con la fornitura del servizio e introducendo così sulla PA tutti gli oneri legati ad esempio ai rischi connessi con questa attività.

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