Appalti “senza frontiere” con il nuovo documento di gara europeo

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Un’ulteriore semplificazione a vantaggio sia degli operatori economici sia delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, perché sostituisce le variegate e differenti forme di autocertificazione nazionali con un modello di formulario stabilito a livello europeo

9 Marzo 2016

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Paola Conio

E’ stato formalmente avviato il percorso di concertazione dello schema di Decreto Legislativo di recepimento delle Direttive Europee e di riordino complessivo della materia degli appalti e delle concessioni, che dovrà essere definitivamente approvato e pubblicato entro il 18 aprile 2016. Nonostante alcune ombre, vi sono disposizioni senz’altro innovative e potenzialmente efficaci in termini di semplificazione e riduzione degli oneri connessi alla partecipazione alle gare che potrebbero rendere il sistema più efficiente e maggiormente accessibile per gli operatori economici, specie se di piccola dimensione.

Tra queste disposizioni non si può non segnalare l’art. 85 che introduce – quale recepimento della norma di cui all’art. 59 della Direttiva 24/2014/UE – il DGUE, Documento di Gara Unico Europeo, consistente in un’autodichiarazione che avrà ad oggetto l’assenza di motivi di esclusione, il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti dalla lex specialis di gara anche nel caso di utilizzo della c.d. “forcella” prevista dall’art. 91 dello stesso schema di decreto. A partire dal 18 aprile 2018 verrà resa in forma esclusivamente elettronica. Sempre nel DGUE gli operatori economici forniscono le informazioni rilevanti relative alle eventuali imprese ausiliarie, indicano l’autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari, e dichiarano formalmente di essere in grado, ove necessario, di fornire su richiesta e senza indugio i predetti documenti.

In realtà, per l’Italia non è una novità la facoltà riconosciuta agli operatori economici di autocertificare il possesso dei requisiti necessari alla partecipazione alla gara, ma la differenza sostanziale consiste, da un lato, nel fatto che il DGUE è un documento, come suggerisce l’acronimo, europeo, utilizzato anche al di fuori dei confini nazionali, il cui modello di formulario è stato adottato con Regolamento di Esecuzione della Commissione Europea n. 2016/7 e, dall’altro, che lo stesso è riutilizzabile anche in procedure di affidamento successive a quella nella quale viene prodotto, purché venga confermata dal concorrente la perdurante validità delle dichiarazioni in esso contenute. E’ significativa anche la previsione – anch’essa mutuata dal diritto europeo – secondo cui agli operatori economici non è richiesta la presentazione dei documenti complementari o delle prove documentali se questi siano già in possesso della stazione appaltante oppure nel caso in cui gli stessi siano presenti nella banca dati che sostituirà la tanto discussa AVCpass.

Secondo il legislatore europeo, il DGUE dovrebbe concorrere a un’ulteriore semplificazione a vantaggio sia degli operatori economici sia delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori anche sostituendo le variegate e differenti forme di autocertificazione nazionali con un modello di formulario stabilito a livello europeo e riducendo altresì i problemi connessi alla formulazione precisa delle dichiarazioni formali e delle dichiarazioni di consenso nonché le problematiche legate alla lingua, poiché il modello di formulario sarà disponibile in tutte le lingue ufficiali.

Il DGUE, quindi, non è solo uno strumento di semplificazione per le gare domestiche, ma è anche uno strumento diretto a favorire la partecipazione transfrontaliera alle procedure di appalto pubblico.

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