Decreto Legge Renzi-Madia: cosa dice articolo per articolo

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Il Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014 sulla riforma della pubblica amministrazione “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, pubblicato sulla G.U. n.144 del 24 Giugno 2014, è un documento piuttosto corposo di 54 articoli e quasi 40 pagine. Ecco cosa dice nel dettaglio.

4 Luglio 2014

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Eleonora Bove

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Il Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014 sulla riforma della pubblica amministrazione “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari“, pubblicato sulla G.U. n.144 del 24 Giugno 2014, è un documento piuttosto corposo di 54 articoli e quasi 40 pagine. Ecco cosa dice nel dettaglio.

Pensionamenti (che il testo chiama “ricambio generazionale”)

Gli articoli 1 e 2 modificano una serie di interventi legislativi precedenti che avevano generato il cosiddetto istituto del trattenimento in servizio. In pratica, dalla fine di ottobre 2014 non sarà più possibile protrarre la carriera oltre l’età pensionabile. Alcune categorie (magistrati e militari) avranno 14 mesi in più e la scadenza per loro è fissata al 1 dicembre 2015.

Il Decreto introduce poi (art. 6) il divieto di affidare incarichi, se non a titolo gratuito, a soggetti, pubblici o privati che siano, già in quiescenza.

Turn over

L’art. 3 contiene due indicazioni importanti: la prima individua la possibilità di assunzioni per le singole pubbliche amministrazioni, in rapporto al personale non più in servizio rispetto all’anno precedente. Per le amministrazioni centrali il limite è pari al 20% per il 2014, al 40% per il 2015, al 60% per il 2016, all’ 80% per il 2017 e al 100% nel 2018. Per gli EE.LL. sottoposti a patto di stabilità: il 60% per il 2014 e il 2015, l’80% per il 2016 e il 2017, il 100% nel 2018.

L’altra indicazione è che le percentuali non vengano più riferite alle unità di personale, ma esclusivamente al totale della spesa. Tenuto conto che gli stipendi dei neoassunti sono più bassi di quelli del personale a fine carriera questo provvedimento apre di fatto le porte ad un numero maggiore di assunzioni rispetto agli anni passati. Il blocco totale delle assunzioni resta valido per il personale delle Province che sarà soggetto, come è noto, al riordino degli enti territoriali previsto dalla legge 56/2014.

Mobilità e disponibilità

L’art. 4 introduce il trasferimento in mobilità volontaria senza il nulla osta da parte dell’amministrazione di provenienza. Il provvedimento però è introdotto solo in via sperimentale (in attesa dei “fabbisogni standard”), solo per alcune categorie di amministrazioni (amministrazioni centrali, agenzia e ed enti pubblici non economici) e solo a determinate condizioni (che l’amministrazione di provenienza abbia un numero di posti vacanti inferiore a quella di destinazione).

Le sedi dislocate sul territorio di uno stesso comune o comunque entro i 50 km di distanza vengono inoltre considerate come “medesime unità produttive” e quindi tra esse il personale può essere sottoposto a mobilità senza alcun accordo preventivo (mobilità obbligatoria).

L’art. 5 modifica le norme relative al personale in “disponibilità”, introducendo la possibilità di fare richiesta anche per posizioni economiche e qualifiche inferiori a quelle già raggiunte (possibilità prima non prevista).

Permessi e distacchi sindacali

Dal primo settembre sono ridotti del 50% distacchi, aspettative e permessi sindacali (art. 7)

Avvocati di Stato e Segretari

Diminuisce la percentuale che spetta, in caso di vittoria di un processo, agli Avvocati dello Stato sul totale delle spese legali: dal 75 al 10% (art. 9).

L’art. 10 elimina due “entrate” dei Segretari comunali. Vengono aboliti, infatti, sia il diritto di rogito che il diritto di segreteria. Si tratta di una percentuale sul valore dei contratti rogati percepita dai Segretari comunali e provinciali.

Contratti a tempo determinato negli enti locali

Viene portato dal 10 al 30% il limite massimo di qualifiche dirigenziali a tempo determinato (rispetto alla dotazione organica a tempo indeterminato). Il limite minimo rimane quello di una unità (art. 11).

Incentivi per la progettazione

L’art. 13 vieta ai dirigenti di poter ricevere contributi economici aggiuntivi per le attività di “progettazione”.

Formazione

Si riduce di un anno la durata delle scuole di specializzazione medica a partire dall’anno accademico 2014-2015 (art.15), mentre si autorizza uno stanziamento aggiuntivo che farà salire il numero dei posti nelle scuole di specializzazione da 3.300 a 5.000.

Viene infine stabilita la soppressione di tutte le scuole di formazione delle amministrazioni centrali (art. 21) con il passaggio di tutte le funzioni alla SNA – Scuola nazionale dell’amministrazione, che avrà 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, per riorganizzarsi in dipartimenti corrispondenti agli organismi soppressi.

Società partecipate

L’art. 16 elimina l’obbligo della presenza dei dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza nei consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche. Qualora i membri del consiglio di amministrazione siano dipendenti dell’amministrazione titolare o della società controllante dovranno versare i compensi assembleari all’amministrazione o alla società di appartenenza.

Con l’art. 17 viene inoltre istituita la banca dati delle società partecipate, che farà capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze e prenderà avvio dal 1 gennaio 2015, chiamando in causa anche l’ISTAT nell’attività di raccolta dati.

Riorganizzazione

I poteri dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (soppressa) passano all’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 19). Vengono soppressi anche il Magistrato alle Acque di Venezia e le sezioni distaccate dei Tribunali Amministrativi Regionali (art. 18.), le cui competenze e risorse passano al TAR della regione corrispondente (tranne che per Bolzano).

Viene cancellata la figura del Commissario del Governo per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana.

Il decreto prevede, inoltre, il commissariamento e lo scioglimento del Formez (art. 20), entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, e mette mano anche alla gestione delle Autorità indipendenti.

Un componente cessato dall’incarico non potrà ricoprire la medesima carica in un’altra Autorità per almeno due anni (art. 22), mentre un vertice o dirigente della CONSOB non potrà ricoprire cariche o avere collaborazioni per almeno 4 anni con i soggetti regolati da CONSOB. Per il reclutamento del personale di tutte le Authority viene stabilito che ci sia una procedura concorsuale unica, così come viene stabilito un percorso unitario anche per la gestione dei servizi strumentali e l’allocazione delle risorse.

I membri del Consiglio Superiore di Sanità si riducono da 40 a 30 (art. 27).

Semplificazione

Diverse le misure tese a semplificare il rapporto tra amministrazioni da una parte e cittadini e imprese dall’altra. In particolare: la nascita “dell’Agenda per la Semplificazione”, documento programmatico triennale; l’implementazione di “modulistica standard” per tutte le amministrazioni centrali; l’implementazione di “modulistica standard” per le pratiche di edilizia e di avvio di attività produttive per tutte le amministrazioni regionali e locali (art. 24); semplificazioni per il rilascio e rinnovo dei certificati di invalidità (art. 25); semplificazioni per le prescrizioni che riguardano i malati cronici (validità delle ricette da 60 a 180 giorni) e prescrizione fino a 6 pezzi per ricetta (art. 26); riduzione del 45% degli oneri di diritto annuale, dovuti dalle imprese alle Camere di Commercio (art. 28); rito semplificato per i contenziosi sugli appalti pubblici (art. 40). Per disincentivare il ricorso alle cause giuridiche si prevede la possibilità di onere aggiuntivo per la parte soccombente, che nelle controversie sugli appalti può arrivare all’1% del valore del contratto (art. 41).

Trasparenza

Per alcune attività imprenditoriali il certificato antimafia verrà acquisito direttamente dalla stazione appaltante attingendo ad una “white list” pubblicata dalla Procura (art. 29)

Al Presidente dell’ANAC, si concedono maggiori poteri di controllo sugli appalti di EXPO 2015: controllo preventivo degli atti relativi alle procedure d’appalto, accesso alle banche dati della Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, possibilità di partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di Milano. All’ANAC vengono infine riconosciuti, sempre in riferimento all’EXPO 2015, dei fondi straordinari per le attività di sorveglianza e controllo (artt. 30, 32, 34).

Si attribuisce inoltre all’Autorità Nazionale Anticorruzione il potere di agire presso le Prefetture per il commissariamento di imprese aggiudicatrici di appalti, coinvolte in situazioni illecite o eventi criminali.  

Viene fatto divieto alla Pubblica Amministrazione di effettuare qualunque operazione economica co finanziaria con società o enti esteri aventi sedi in Stati che non permettono l’identificazione della proprietà (art.35).

Processo Civile Telematico

Il Titolo 4 è quasi interamente dedicato al Processo civile telematico. Per la sua analisi rimandiamo al recente commento di Sarah Ungaro.

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