Non chiamiamola class action. Il punto sull’azione collettiva nei confronti della PA

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Con una traduzione un po’ fuorviante si parla di class action nella PA. Si fa riferimento all’azione di rivalsa collettiva introdotta dalla legge 15/2009 e che, con il decreto delegato che la contiene, è all’esame del Governo in questi giorni.
Oggi a FORUM PA un panel di giuristi, addetti ai lavori e rappresentati dei cittadini ha lavorato alla definizione di punti di forza e debolezza dell’attuale proposta normativa, sintetizzata in apertura da Germana Panzironi, Capo Ufficio Legislativo Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

13 Maggio 2009

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Chiara Buongiovanni

Articolo FPA

Con una traduzione un po’ fuorviante si parla di class action nella PA.
Si fa riferimento all’azione di rivalsa collettiva verso PA e concessionari, introdotta dalla legge delega 15/2009 e che, con il decreto delegato che la contiene, è all’esame del Governo in questi giorni.
Oggi a FORUM PA un panel di giuristi, addetti ai lavori e rappresentanti dei cittadini ha lavorato alla definizione di punti di forza e debolezza dell’attuale proposta normativa, sintetizzata in apertura da Germana Panzironi, Capo Ufficio Legislativo Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

La chiave per capire di cosa parliamo è chiarire le finalità e le valutazioni che stanno alla base dell’azione collettiva così come disegnata dal legislatore.
“Il fine non è il risarcimento di un danno economico – spiega la Panzironi -.  ma il ripristino di di standard qualitativi e quantitativi del servizio secondo quanto in dovere dell’amministrazione, potenziando i meccanismi della responsabilità e della premialità”.

Consulta su  SaperiPA gli atti del convegno sulla class action pubblica a FORUM PA ’09

"In fondo – rileva il Consigliere De Franciscoquesta class action nasce dalla volontà della PA di migliorare se stessa, attraverso l’individuazione delle cause dell’inadempienza per poi rimuoverle, l’individuazione dei responsabili per sanzionarli e la diffusione della premialità per esaltare il merito. Il tutto con pochi costi se non addirittura con risparmio per l’amministrazione. Si tratta di un’azione collaborativa per la PA, in quanto aiuta la PA a migliorarsi”.

Secondo il decreto delegato, il ricorso al giudice anministrativo, che ha competenza esclusiva e di merito, prevede una prima fase di cognizione, in cui il giudice accerta l’illecito e definisce un limite temporale entro cui chiede all’amministrazione di adempiere. In caso di inadempimento, si apre una seconda fase in cui il giudice può chiedere il commissariamento ad acta a per “inadempimento perdurante”.

Dal punto di vista tecnico, per aggiungere forza all’azione collettiva rispetto alle modalità esistenti si chiede di allargare l’ipotesi del commissariamento all’intero organo dell’ente, in caso di “perdurata inadempienza”, in sostituzione dell’attuale formulazione che prevede un commissariamento ad acta.Tra le richieste anche quella di separare la definizione della “giurisdizione esclusiva e di merito del giudice amministrativo”. La tesi portata avanti è che il giudice per norma può entrare nel merito solo in sede di ottemperanza e non di cognizione. Dunque, spiega Crea, dell’Autorità per l’energia e il gas, "per evitare di affidare all’interpretazione dei giudici la norma, si potrebbe già da ora dividere le specifiche della competenza (esclusiva e di merito), facendo in modo che l’attribuzione del merito sia spostata all’eventuale secondo intervento del giudice amministrativo, ovvero quando, avendo accertato l’illecito e avendo fissato un termine per l’adempimento da parte dell’amministrazione, questa continui a manifestarsi inadempiente".

Tra i punti su cui si chiedono chiarimenti, al primo posto la questione dei servizi pubblici locali, che intuitivamente saranno oggetto preferenziale dell’azione collettiva, non solo in riferimento all’erogazione del servizio in senso stretto ma anche nella scelta della modalità di erogazione (affidamento attraverso gara o in house), che potrebbe costituire l’origine del danno al cittadino. A seguire viene segnalata la questione della relazione tra le Autorità di garanzia e di regolazione e il giudice amministrativo.

La rappresentante di Cittadinanzaattiva chiede che la nuova norma sia un’occasione per far uscire la PA dall’autoreferenzialità, aprendola all’azione del cittadino anche in via preventiva, ovvero attraverso la consultazione, il controllo e la valutazione civica.

ASCOLTA la relazione introduttiva di Germana Panzironi

ASCOLTA la relazione di Mimma Modica Alberti (Coordinatore nazionale Giustizia per i diritti – Cittadinanzattiva)

ASCOLTA la relazione di Carlo Riccardi (Camera Arbitrale di Milano)

ASCOLTA la relazione di Carlo Crea (Segretario Generale – Autorità per l’energia elettrica e il gas)

ASCOLTA la relazione di Paolo Fraulino (Consigliere Giuridico presso l’Uffico Legislativo – Ministero dello Sviluppo Economico)

ASCOLTA la relazione di Giuseppe Galasso (Responsabile Direzione Industria e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)

ASCOLTA la relazione di Francesco Giorgianni (Responsabile Affari Istituzionali – Enel)
 

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