Registro Pubblico delle Opposizioni: come funziona e modalità di iscrizione

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È attivo e a disposizione dei cittadini dal 27 luglio 2022 il nuovo Registro pubblico delle opposizioni (RPO). Uno strumento previsto dal D.P.R. n. 26/2022, potenziato ed esteso a tutti i numeri nazionali, cellulari inclusi. Vediamo come funziona il nuovo Registro e le modalità di iscrizione, completamente gratuita per i cittadini

29 Luglio 2022

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Patrizia Cardillo

Esperta di Protezione dati personali, Coordinatrice del Network dei RPD delle Autorità indipendenti

Photo by Petr Macháček on Unsplash - https://unsplash.com/photos/BeVGrXEktIk

Il Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO)[1] è un servizio gratuito per l’utente, uno strumento per opporsi all’utilizzo per finalità pubblicitarie dei numeri di telefono di cui si è intestatari e dei corrispondenti indirizzi postali associati, anche se non presenti negli elenchi pubblici, da parte degli operatori che svolgono attività di marketing tramite il telefono e/o la posta cartacea, sebbene limitatamente agli indirizzi postali presenti negli elenchi telefonici pubblici. Rappresenta uno strumento per tutelare la nostra privacy e i nostri dati personali: consente di registrare il rifiuto a ricevere materiale cartaceo pubblicitario e telefonate promozionali.

L’introduzione di obblighi ed automatismi, il ruolo di vigilanza ed ispezione in capo al Garante privacy e i forti meccanismi di tutela del contraente con il richiamo al Capo VIII del RGPD e alla Parte III del Codice privacy sono la conferma della volontà di dare a questo strumento di trasparenza e base per una leale concorrenza come disegnato dal Regolamento approvato lo scorso gennaio“Disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5”nuova forza e rinnovata capacità effettiva di incidere a tutela dei cittadini ma anche del mercato tutelando le imprese corrette.

Il fenomeno non è certamente un problema solo nazionale e merita l’attenzione della Commissione europea che potrà – proprio a tutela della concorrenza – introdurre regole comunitarie o ipotizzare meccanismi premianti (del tipo “bandiera blu”).

Ma vediamo come funziona il nuovo Registro e le modalità di iscrizione, completamente gratuita per i cittadini.

Novità per i cittadini[2]

La principale novità del Registro Pubblico delle Opposizioni, servizio istituito dal MISE e gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni[3], è rappresentata dalla possibilità di esprimere la propria opposizione ai contatti per finalità di telemarketing tramite linea fissa o mobile, anche con procedure automatizzate (“robocall”), in maniera semplificata e centralizzata. È infatti sufficiente iscrivere gratuitamente al RPO il numero di cui si è intestatari per annullare i consensi alla pubblicità precedentemente rilasciati. L’iscrizione al registro annulla anche i consensi per la cessione a terzi dei propri dati, motivo per cui spesso il cittadino non conosce chi può contattarlo né verso chi esercitare direttamente il proprio diritto di revoca. A tal fine è previsto l’obbligo di informativa a carico degli operatori[4] relativamente alla provenienza dei dati trattati.

Una volta iscritto il numero nel Registro Pubblico delle Opposizioni, si potranno ricevere solo chiamate di telemarketing dai soggetti con i quali il cittadino ha un contratto attivo o cessato da non più di 30 giorni (per esempio i propri gestori delle utenze telefoniche o energetiche). Ad ogni modo è sempre facoltà del cittadino annullare anche i consensi alle chiamate pubblicitarie da parte di tali soggetti, rivolgendosi direttamente alle società interessate. Inoltre, dopo l’iscrizione al RPO si potranno ricevere chiamate da soggetti a cui verrà rilasciato apposito consenso, il quale potrà essere comunque annullato rinnovando l’opposizione.

Tra le altre innovazioni del servizio riservate al cittadino c’è anche la funzionalità della “Revoca selettiva”, finalizzata a revocare l’opposizione per specifici operatori da cui si intende effettivamente ricevere chiamate promozionali. Con il nuovo servizio l’Operatore non potrà usare un numero registrato nel Registro Pubblico delle Opposizioni per telefonare all’intestatario e proporre prodotti o promozioni o servizi. Deve, al contrario, assicurarsene consultando mensilmente il RPO e comunque prima di svolgere le campagne pubblicitarie tramite telefono. L’opposizione può riferirsi anche alla pubblicità cartacea, nel caso l’indirizzo sia presente negli elenchi telefonici pubblici. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico 30 gennaio 2022 è stato approvato il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del Registro e determinate le tariffe di accesso al Registro per “pacchetti di verifiche”. Le tariffe verranno aggiornate annualmente.

Sono state altresì semplificate ed automatizzate anche per gli operatori le procedure per l’iscrizione.

Registro Pubblico delle Opposizioni: come iscriversi

La procedura di iscrizione è stata semplificata rispetto alla versione precedente: ora è necessario comunicare solamente i numeri di telefono (sino a 5), dimostrandone il possesso grazie a una verifica da effettuare interagendo con i sistemi del Registro. 

Per iscrivere il proprio numero di telefono al RPO il cittadino ha a disposizione tre modalità:

Le richieste di iscrizione al RPO sono gestite entro un giorno lavorativo dall’invio e diventano pienamente efficaci in 15 giorni per il marketing telefonico e 30 per quello postale (periodi di tempo massimi entro cui gli operatori recepiscono le opposizioni dei cittadini).
L’iscrizione è a tempo indeterminato.

Successivamente l’iscrizione potrà essere gestita, sempre mediante le tre modalità web, telefono ed email, utilizzando le funzionalità “Rinnovo” per annullare i nuovi consensi all’attività pubblicitaria rilasciati successivamente alla prima iscrizione al servizio; “Revoca selettiva” nei confronti di uno o più operatori registrati al RPO per cui non intende esercitare il diritto di opposizione al telemarketing e “Cancellazione” per annullare l’iscrizione, rimuovendo l’opposizione al telemarketing. Occorre inserire il numero di telefono per cui si intende operare e il “Codice Registro” assegnato in fase di iscrizion

Vigilanza

La nuova articolazione tiene conto del lavoro congiunto di tutte le istituzioni coinvolte: Ministero dello sviluppo economico, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Garante per la protezione dei dati personali.

In particolare, il Garante per la protezione dei dati personali potrà avere accesso al Registro, oltre che per eseguire i controlli sull’organizzazione e sul funzionamento, anche al fine di porre in essere ogni altra verifica o ispezione che risulti necessaria secondo quanto previsto dal Regolamento europeo per la protezione dei dati 2016/679 (RGPD) e dal Codice Privacy. Infatti, in presenza di violazioni e delle prescrizioni del regolamento di funzionamento del Registro, si applicano le forme di tutela e i meccanismi sanzionatori previsti dal Capo VIII del RGPD e alla Parte III del Codice compreso il rispetto degli obblighi di informativa.

Non è certo una novità: il faro del Garante Privacy era da tempo, prima ancora del RGPD, puntato sul  fenomeno del telemarketing selvaggio e, nel corso degli ultimi anni, più volte era intervenuto con provvedimenti ingiuntivi nei confronti di molti operatori facendo emergere un cronico, intenso e sempre più invasivo fenomeno di telefonate promozionali indesiderate, in assenza del necessario consenso, verso utenze riservate o iscritte al RPO, oltre al tardivo o mancato riscontro a istanze di esercizio dei diritti di accesso ai dati personali o di opposizione al trattamento per finalità di marketing.

L’impatto del fenomeno era evidente in una considerazione contenuta in una intervista rilasciata nel gennaio 2021 dal Presidente del Garante “Al di là delle specificità di ciascun caso, ogni istanza legata al telemarketing illecito sottende una storia di ingerenze indebite che vanno ben oltre il mero fastidio della telefonata indesiderata. I casi più gravi riguardano le attivazioni indebite di servizi nei confronti delle persone più vulnerabili, come gli anziani o i disabili, difficilmente in condizione di reagire ad abusi simili».

L’auspicio ora è quello che il Registro rinnovato e rafforzato, possa dispiegare effettivamente i suoi effetti. Il rilevante numero di contatti e di iscrizioni (oltre 200mila nella prima giornata) fanno ben sperare.


[1] Istituito con il DPR 7 settembre 2010, n. 178 “Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali” previsto dall’articolo  130,  comma  3-bis,  del  Codice  in  materia  di protezione dei dati personali Dlgs 30 giugno 2003, n. 196 “In deroga a quanto previsto dall’articolo 129, il trattamento dei dati di cui all’articolo 129, comma 1, mediante l’impiego del telefono per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l’iscrizione della numerazione della quale  è  intestatario  in  un  registro  pubblico   delle opposizioni.».

[2] Con “Cittadino” si intende qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione intestataria di un contratto telefonico.

[3] Nata nel 1952 all’interno del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, come Ente Morale (D.P.R. 2472/1952), la Fondazione Ugo Bordoni inizialmente svolgeva ricerca tecnico-scientifica nei settori delle TLC, dell’elettronica, dell’informatica e nel settore postale. Oggi, riconosciuta con la legge 16 gennaio 2003, n.3, è un’istituzione di cultura e ricerca che coniuga l’attività di studio nell’ICT con la progettazione e la realizzazione di servizi innovativi per la Pubblica Amministrazione

[4] L'”Operatore” è qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che in qualità di titolare del trattamento dei dati personali intende svolgere attività di marketing o ricerche di mercato mediante il telefono e/o la posta cartacea.

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