Relazione a cura di Isabella Salza

 

Lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), in seguito alla cosiddetta “Direttiva servizi” è divenuto un “vincolo europeo” e di conseguenza il suo effettivo funzionamento rappresenta un impegno cogente per gli Stati membri, tra cui l’Italia dove la sua istituzione risale al 1998. La piena operatività del SUAP è inoltre condizione indispensabile per l’efficacia delle recenti semplificazioni che hanno interessato lo Sportello unico per l’edilizia (SUE) e la nuova Autorizzazione unica ambientale (AUA), il cui regolamento è in corso di pubblicazione.

Sono passati tre anni dall’adozione della disciplina di riforma del SUAP (d.P.R. n. 160/2010) e due anni dalla sua piena efficacia, eppure diversi sono gli ostacoli che ne impediscono il decollo quale strumento principale per la semplificazione delle procedure relative all’avvio e all’esercizio delle attività d’impresa. Tra questi, si possono ricordare: la tuttora incompleta standardizzazione dei procedimenti (e della relativa modulistica) a livello regionale; la mancata sistematicità del monitoraggio istituzionale, come previsto dall’art. 11, comma 1, d.P.R. 160/2010 al fine di consentire il confronto tra i soggetti incaricati di dare attuazione al d.P.R. n. 160/2010, finora frammentato e incostante; le difficoltà legate alla digitalizzazione dei procedimenti, spesso carente o incompiuta e che, in alcuni casi, non consente il completamento online delle procedure.

Al fine di superare le persistenti criticità registrate appare necessaria e non più procrastinabile la realizzazione dei seguenti adempimenti: a) migliorare il raccordo e l’interazione tra il SUAP e gli enti terzi competenti; b) completare, ai sensi dell’art. 12, comma 4, d.l. n. 5/2012, la ricognizione dei regimi autorizzatori in materia di attività produttive e il loro adeguamento a quanto previsto dalla direttiva comunitaria 2006/123/CE; c) coordinare la disciplina SUAP e quella delle normative settoriali, quanto alla tempistica delle fasi dei singoli procedimenti; d) realizzare il coordinamento tra il SUAP con il SUE (sportello unico edilizia), come da ultimo riformato dal d.l. 83 del 2012, la cui normativa è entrata in vigore a febbraio di quest’anno. Allo stato, esiste solo la nota ufficiale dell’ANCI del gennaio 2013 che fornisce un’interpretazione della normativa vigente al fine di consentire il coordinamento dei due sportelli; e) incentivare l’associazione dei Comuni al di sotto di certe soglie di abitanti per agevolare la gestione delle funzioni del SUAP; f) incentivare la pubblicazione sui propri siti istituzionali di ciascuna pubblica amministrazione,  dell’elenco degli atti e documenti che l’istante  ha l’onere di produrre a  corredo  dell’istanza per ciascun procedimento amministrativo rientrante  nelle proprie competenze anche alla luce di quanto previsto dal d.lgs. n. 33 del 2013 “T.U. trasparenza”.