La legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata con la legge 11 aprile 2000, n. 83, ha recepito nel nostro ordinamento un principio, già elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, di fondamentale civiltà giuridica: nei servizi pubblici essenziali, il diritto di sciopero deve essere esercitato in modo tale da non ledere i diritti dei cittadini utenti, anch’essi tutelati dalla nostra Costituzione.
Per garantire tutto ciò, la legge demanda, in primo luogo, ad accordi tra le parti sociali, l’individuazione delle prestazioni indispensabili che debbono essere assicurate in caso di sciopero. Naturalmente, gli accordi raggiunti tra le parti sono sottoposti alla valutazione della Commissione di garanzia che stabilisce, concretamente, se essi siano idonei, o meno, a contemperare il diritto di sciopero con quelli degli utenti.