CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

In Italia la giustizia amministrativa è esercitata dal Consiglio di Stato, dai tribunali amministrativi regionali (TAR) e dal Consiglio di giustizia amministrativa (CGA), organo previsto dallo Statuto speciale della Regione Sicilia, che svolge nell’isola le funzioni proprie del Consiglio di Stato e che la legge qualifica come sezione distaccata dello stesso.

In Italia la giustizia amministrativa è esercitata dal Consiglio di Stato, dai tribunali amministrativi regionali (TAR) e dal Consiglio di giustizia amministrativa (CGA), organo previsto dallo Statuto speciale della Regione Sicilia, che svolge nell’isola le funzioni proprie del Consiglio di Stato e che la legge qualifica come sezione distaccata dello stesso.
Il Consiglio di Stato è un organo di rilievo costituzionale della Repubblica italiana, previsto dall’articolo 100 della Costituzione, che lo inserisce tra gli organi ausiliari del Governo. Ma è anche organo giurisdizionale amministrativo, essendo titolare anche di funzioni giurisdizionali, in posizione di terzietà rispetto alla Pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 103 della Costituzione. Il Consiglio di Stato ha quindi una doppia natura, una amministrativa e una giurisdizionale. L’attuale presidente è il dott.Giancarlo Coraggio.
Quale organo amministrativo il Consiglio di Stato è il supremo organo di consulenza giuridico-amministrativa del presidente della Repubblica, mentre come organo di giurisdizione amministrativa è preposto alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei privati nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Nell’ordinamento italiano i tribunali amministrativi regionali (TAR) sono organi di giurisdizione amministrativa, competenti a giudicare sui ricorsi proposti contro atti amministrativi da privati che si ritengono lesi (in maniera non conforme all’ordinamento giuridico) in un proprio interesse legittimo. Si tratta di giudici amministrativi di primo grado, le cui sentenze sono appellabili dinanzi al Consiglio di Stato.