System Page
Processi di attuazione della L.56/14 sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni
La c.d. "legge Delrio" è una riforma ambiziosa e complessa che non può essere ridotta a soli fini di risparmio di qualche poltrona politica. Una riforma non è buona in sé, ma è buona solo se porta buoni frutti. I frutti che dobbiamo perseguire sono sviluppo, benessere, lavoro, coesione sociale. La maggiore efficienza (risparmi) non è un obiettivo in sé, ma una precondizione per creare nuove opportunità. In questo senso la riforma della governance locale trova il suo senso solo se promuove un’innovazione tesa all’incremento del benessere equo e sostenibile dei territori.
Una riforma complessa e potenzialmente conflittuale come quella prospettata deve essere però sostenuta, accompagnata, monitorata nei suoi output e nei sui outcome.
Riordino degli Enti Locali. Verso una nuova governance del territorio
La Regione del Veneto, con Legge Regionale n. 18 del 2012 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”, ha dato avvio ad un processo di riordino territoriale che intende coinvolgere l’intera realtà veneta secondo un progetto i cui obiettivi superano la semplice attuazione degli obblighi di gestione associata introdotti, per i comuni di ridotte dimensioni demografiche, dal legislatore statale nel 2010.
Uno dei punti fondamentali della legge regionale è costituito dal piano di riordino territoriale che è stato approvato dalla giunta regionale nell’agosto del 2013. Esso prevede alcune linee direttrici che comporteranno, nell’arco di un triennio, una riduzione dei livelli di governo esistenti e una razionalizzazione degli enti presenti nel territorio regionale. A tal fine, il piano intende promuovere la gestione associata fra i comuni e, in particolar modo, la figura dell’unione; e incentivare le fusioni tra i piccoli comuni. In questo contesto la Regione assume un ruolo collaborativo e propulsivo tramite, tra l’altro, la concessione di finanziamenti dedicati.
Il processo che ha portato all’adozione del piano si è articolato in più fasi.
In primo luogo, la legge regionale ha provveduto all'individuazione di quattro aree geografiche omogenee: 1) montana e parzialmente montana; 2) ad elevata urbanizzazione; 3) del basso Veneto; e 4) del Veneto centrale.
Il piano di riordino ha lo scopo di definire la dimensione ottimale con riferimento ad ambiti territoriali adeguati per l'esercizio di funzioni e servizi da parte dei Comuni, sulla base delle suddette aree geografiche omogenee.
In secondo luogo è stato attivato un procedimento di concertazione con i Comuni interessati che hanno presentato delle proposte di aggregazione che individuano le forme e le modalità di gestione associata da realizzarsi, in via prioritaria, secondo i criteri indicati nella legge regionale.
E’ previsto un aggiornamento del piano con frequenza triennale tenendo conto delle proposte pervenute dai Comuni; delle forme associative già esistenti, se adeguatamente dimensionate; degli ambiti territoriali di programmazione generali previsti dalla legge regionale; e degli ambiti territoriali di settore.
Con riguardo a questo ultimo profilo, la L.R. 18/2012 pone le basi per avviare un processo di rinnovamento che intende superare la semplice attuazione degli obblighi della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali, con l’obiettivo di conseguire la semplificazione dei livelli di governo presenti nel territorio.
E’ stata fatta un’analisi degli ambiti di zonizzazione generali e di settore esistenti, al fine di definire delle ipotesi e dei criteri sulla dimensione territoriale ottimale per l’esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni; a seguito dello studio effettuato si è evidenziata una varietà di livelli di governo in ambito provinciale.
L’obbligo della gestione associata delle funzioni e dei servizi da parte dei Comuni è finalizzato a raggiungere maggiori livelli di economicità e risparmi di spesa e, al tempo stesso, a conseguire più elevati standard nella qualità dei servizi. Si è ritenuta opportuno effettuare anche un’analisi delle potenziali economie di scala collegate ad una maggiore dimensione demografica, conseguibili con l’aggregazione.
D’altra parte il processo di concertazione con i Comuni e le analisi svolte in materia di associazionismo hanno rilevato un’esigenza di gradualità e di flessibilità nell’individuazione dell’ambito ottimale per l’esercizio delle funzioni a livello locale. Pertanto si è ritenuto di procedere secondo i seguenti passaggi: 1) a partire dal 2014 viene individuato un livello dimensionale minimo di adeguatezza funzionale che le forme associative devono raggiungere basato sui livelli demografici previsti per ciascuna area omogenea dalla L.R. 18/2012; 2) successivamente, anche tramite eventuali ulteriori aggiornamenti del Piano di riordino, l’obiettivo da raggiungere è la ridefinizione delle governance in 4 livelli, fissando tuttavia già da subito l’ambito dell’ULSS quale riferimento vincolante, al quale anche gli ambiti di settore dovranno conformarsi.
Una parte importante del piano di riordino è dedicata alla incentivazione finanziaria delle forme associative; vengono infatti individuati: 1) le condizioni generali e i requisiti per l’incentivazione; 2) i destinatari dei contributi; 3) la tipologia dei contributi; 4) il procedimento di definizione dei criteri di assegnazione; 5) e i contributi spettanti alle fusioni