OIV: cosa prevede la Riforma e le tre priorità su cui lavorare

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A diciassette anni dalla loro istituzione, gli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance (OIV) rimangono uno degli istituti più discussi del sistema di governance delle pubbliche amministrazioni italiane. La legge 2 luglio 2026, n. 119 ha finalmente riscritto il quadro, ma ha rinviato la riforma vera e propria degli OIV a decreti legislativi da adottare entro il 19 gennaio 2027. Vediamo quali sono i nodi ancora da sciogliere

3 Settembre 2026

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Denita Cepiku

Professoressa di Economia Aziendale dell’Università di Roma Tor Vergata, Osservatorio Nazionale sul Lavoro Pubblico del Dip.to della Funzione Pubblica

Foto di Halil Celik su Unsplash - https://unsplash.com/it/foto/una-clessidra-in-sagoma-con-sabbia-che-cadeva-su-uno-sfondo-sfocato-ZJ5Kadxpsas

La Corte dei Conti li ha chiamati “tangibile espressione della amministrazione di risultato”. A diciassette anni dalla loro istituzione con il D.Lgs. 150/2009, gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) rimangono uno degli istituti più discussi del sistema di governance delle pubbliche amministrazioni italiane.

La legge 2 luglio 2026, n. 119 ha finalmente riscritto il quadro, ma ha rinviato la riforma vera e propria degli OIV a decreti legislativi da adottare entro il 19 gennaio 2027. I nodi da sciogliere sono molti a partire dalle intenzioni della riforma: decidere se l’OIV debba continuare a essere un presidio di compliance burocratica o diventare, finalmente, un efficace strumento di audit interno in grado di garantire un governo rigoroso del valore pubblico.

Il ruolo degli OIV: funzioni e criticità

La logica originaria del decreto 150 era chiara. L’OIV nasceva per superare le carenze strutturali dei SECIN e dei Nuclei di valutazione: scarsa indipendenza dalla politica, competenze inadeguate, mancata comunicazione con le altre strutture di controllo interno. Il principio ispiratore era distinguere la responsabilità sul contenuto, che spetta alla dirigenza e agli organi di indirizzo politico-amministrativo, dalla responsabilità sul metodo, affidata all’OIV in qualità di organo di audit interno sulle performance.

Una distinzione concettualmente solida, che negli anni è stata progressivamente erosa, ampliando le funzioni dell’OIV non solo sul performance management ma anche sull’anticorruzione e la trasparenza. L’ampliamento delle funzioni non è andato in parallelo con il rafforzamento dell’autorevolezza e delle competenze[1]. La Corte dei Conti ha documentato questa deriva con puntualità: obiettivi poco ambiziosi, valutazioni appiattite verso l’alto e relazioni sulla performance validate quasi automaticamente. Rimane irrisolto il problema principale-agente. L’OIV è nominato e rinnovato dall’ente che dovrebbe controllare, con un incentivo implicito alla compiacenza. Nel confronto internazionale, nessun sistema contempla una simile ambiguità: nel modello anglosassone l’indipendenza del valutatore è garantita dalla separazione istituzionale; in quello nordeuropeo dalla cultura della trasparenza e dall’integrazione con il ciclo di bilancio; in quello francese dall’autonomia funzionale degli ispettorati. L’OIV italiano ha tentato di innestare l’indipendenza per via normativa all’interno di un rapporto che rimane strutturalmente dipendente: una contraddizione che la legge 119/2026 affronta senza tuttavia risolverla del tutto.

Ruolo degli OIV e prospettive di riforma

Riforma degli OIV: cosa prevede la legge 2 luglio 2026, n. 119

I criteri di delega meritano una valutazione differenziata.

Sul versante dell’indipendenza, il sorteggio per i componenti diversi dal presidente, il divieto di ricomposizione con ex-colleghi e l’obbligo di eterogeneità del collegio, enunciati come principi direttivi, ma ancora tutti da declinare in sede attuativa, riducono la discrezionalità politica nelle nomine e attenuano il rischio di cooptazione. Tuttavia, il sorteggio funziona solo se il bacino da cui si estrae, ossia l’Elenco nazionale, è di qualità elevata. Con oltre 6.000 iscritti, l’avanzamento nell’Elenco continua a premiare un unico criterio (il meno innovativo): gli anni in carica in OIV. Il merito, l’aggiornamento professionale, la diversificazione del background disciplinare restano sullo sfondo. La priorità logica dovrebbe quindi essere rafforzare i criteri di accesso e progressione nell’Elenco prima ancora di affidarsi al sorteggio come garanzia di indipendenza: il decreto delegato è la sede giusta per farlo.

Sul versante delle funzioni, la legge modifica la natura del parere sullo SMVP da vincolante a non vincolante, e ridimensiona il ruolo dell’OIV sulla valutazione dei dirigenti di vertice, declassandone la proposta a non vincolante e intestando la valutazione effettiva all’organo di indirizzo politico-amministrativo. Queste due modifiche (parere sul SMVP e valutazione dei dirigenti di vertice) non rientrano nella delega, ma sono modifiche dirette al D.Lgs. 150/2009 contenute nel Capo I della legge 119/2026. L’articolo 6 attribuisce la competenza del monitoraggio della performance al titolare della valutazione in luogo dell’OIV e l’articolo 7 modifica i commi 1 e 2 dell’articolo 7 del D.Lgs. 150/2009 in merito alle modalità e ai soggetti coinvolti nell’adozione del sistema di misurazione e valutazione. L’articolo 11, invece, reca la delega al Governo per la revisione della disciplina degli OIV, da esercitare entro sei mesi dall’entrata in vigore, quindi entro il 19 gennaio 2027, con la conseguenza che la riforma OIV è rimessa a decreti legislativi delegati. Si tratta di un ridimensionamento che indebolisce il controllo sul sistema senza prevedere compensazioni adeguate. Il rischio è che il parere non vincolante diventi lettera morta in assenza di un audit esterno robusto o di linee guida cogenti del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Riforma degli OIV: le questioni ancora aperte

Rimangono aperte alcune questioni cruciali:

  • La prima riguarda i piccoli enti: la valutazione associata in ambito provinciale e metropolitano è la via giusta, ma occorrono incentivi finanziari e un quadro organizzativo operativo.
  • La seconda riguarda il ruolo dell’OIV nel processo del PIAO: il suo progressivo indebolimento incide sulla capacità di coordinare in modo efficace i responsabili delle politiche e delle funzioni di un ente (ruolo non esplicitamente affidatogli ma che gli calza a pennello).
  • La terza, e forse la più delicata, riguarda il collegamento tra la riforma degli OIV e quella della dirigenza: l’autorevolezza e le competenze dell’OIV saranno fattori critici di successo della riforma.

Le tre priorità su cui lavorare

In conclusione, tre priorità sembrano decisive per dare sostanza alla riforma e sono oggi raccomandazioni operative rivolte ai decreti attuativi, con una finestra ancora aperta e una scadenza precisa.

  • La prima è il rafforzamento del controllo esterno: la validazione di SMVP, PIAO e relazioni sulla performance non può restare una funzione esclusivamente interna all’amministrazione. Il ruolo della Corte dei Conti (e del DFP in quanto sostituto della CIVIT) in chiave di audit di secondo livello deve essere potenziato, superando la debolezza attuativa che ha caratterizzato il controllo sulla gestione sin dalla legge 20/1994.
  • La seconda priorità è la qualità dell’Elenco: criteri di iscrizione e classificazione più rigorosi, con valorizzazione del merito e delle competenze, vengono prima e valgono più del sorteggio.
  • La terza è dotare le Strutture tecniche permanenti di risorse adeguate, collegare funzionalmente l’OIV con il vertice politico, gli uffici di bilancio e la gestione del personale, e costruire comunità di pratica per comparto che trasformino la gestione strategica delle performance da adempimento a leva di apprendimento organizzativo.

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[1] È eccezione rilevante il Sub-investimento 2.2.5 del PNRR, che dedica 16,4 milioni di euro per il consolidamento del ruolo dell’OIV, la formazione e il benchmarking con KPI comuni. Si registra una vasta formazione obbligatoria erogata da 32 agenzie accreditate dal DFP e dalla SNA, di cui 20 di emanazione accademica.

[2] Queste due modifiche (parere sul SMVP e valutazione dei dirigenti di vertice) non rientrano nella delega, ma sono modifiche dirette al D.Lgs. 150/2009 contenute nel Capo I del DDL. L’articolo 6 attribuisce la competenza del monitoraggio della performance al titolare della valutazione in luogo dell’OIV e l’articolo 7 modifica i commi 1 e 2 dell’articolo 7 del D.Lgs. 150/2009 in merito alle modalità e ai soggetti coinvolti nell’adozione del sistema di misurazione e valutazione. L’articolo 11, invece, reca la delega al Governo per la revisione della disciplina degli OIV, con la conseguenza che la riforma OIV è rimessa a decreti legislativi delegati.

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