Legge Sharing Economy: on line testo da commentare. Tra startup, privati e PA cui prodest?

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2 Marzo 2016

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Chiara Buongiovanni

Mentre a Bruxelles rimandano a giugno 2016 la pubblicazione delle Linee guida sulla Sharing Economy indirizzate agli Stati Membri, a Roma è stata presentata oggi la Proposta di legge “Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell’economia della condivisione”, già ribattezzata SEA – Sharing Economy Act.

Contestualmente è aperta la consultazione pubblica (on line fino al 31 maggio 2016) coordinata da Stati Generali dell’Innovazione, su piattaforma Making Speeches Talk di Open Evidence.

I firmatari della legge, tutti dell’Intergruppo Innovazione pur se appartenenti a schieramenti politici differenti, sottolineano che la proposta è solo l’inizio e che il testo è genuinamente aperto a cambiamenti, assicurando che tutti i commenti inseriti in piattaforma saranno considerati dai deputati nella stesura della versione finale della proposta di legge.

Dunque, ora si tratta di studiare il testo e partire con analisi e commenti, mentre qualche elemento già promette discussioni approfondite, tanto che c’è chi afferma che la legge non può considerarsi “per” la sharing economy, perché nei fatti ucciderebbe l’ecosistema di start up nascente.

Qui i principali punti sottolineati in conferenza (con un’attenzione particolare per noi al tema “PA collaborativa”). Per il resto, buona lettura e soprattutto buon lavoro di commento e proposta.

  • Esclusione dal perimetro della legge delle piattaforme che operano intermediazione a favore di operatori professionali iscritti al registro delle imprese;
  • Obbligo per le piattaforme di dotarsi di un documento di policy, che sarà soggetto a parere ed approvazione dell’AGCM (= Antitrust);
  • Istituzione di un “Registro elettronico nazionale delle piattaforme digitali dell’economia della condivisione” presso l’AGCM;
  • Previsioni da policy: Modalità di registrazione univoche per tutti gli utenti, no falsi profili: dati anagrafici, residenza, codice fiscale; Condizioni contrattuali tra la piattaforma e gli utenti; Transazioni di denaro attraverso sistemi di pagamento elettronico; Informazione o verifica delle coperture assicurative necessarie; Trasparenza dei criteri di classificazione reputazionale;
  • Distinzione tra chi svolge microattività non professionale ad integrazione del reddito da lavoro e chi invece opera a livello professionale o imprenditoriale a tutti gli effetti. Soglia fissata a 10.000 euro con imposta al 10%, la piattaforma agisce da sostituito d’imposta;
  • Previsione di processi di armonizzazione progressiva con norme comunitarie e di settore;
  • Aumento del gettito fiscale per lo Stato stimato in 150 milioni di euro nel 2016 (3 miliardi al 2015), da destinare a politiche di innovazione, in particolare orientate all’aumento di competenze digitali nelle aziende, prevedendo la deducibilità per le stesse piattaforme che decidono di investire in nuove competenze ICT;
  • Accordo con ANCI per abilitare sperimentazioni per la condivisione di beni e servizi nella PA locale.

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