Accessibilità digitale: un passo avanti con le nuove Linee Guida AgID sull’European Accessibility Act

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle nuove Linee Guida AgID sull’accessibilità dei servizi, l’Italia attua concretamente l’European Accessibility Act. Nasce anche il portale per le segnalazioni, mentre viene ribadito il divieto di tracciamento dei comportamenti e degli strumenti assistivi delle persone con disabilità, su indicazione del GPDP

15 Aprile 2026

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Roberto Scano

ICT Accessibility Expert – Presidente IWA Italy

Foto di Muhammad Asim su Unsplash - https://unsplash.com/it/foto/un-uomo-seduto-a-una-scrivania-con-le-cuffie-aF5_bpGIw9w

Il 24 marzo 2026, la Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 69 ha pubblicato il comunicato dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) sull’approvazione della Determinazione n. 38/2026. Si tratta dell’adozione ufficiale delle Linee Guida AgID sull’accessibilità dei servizi, emanate in attuazione dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 82/2022, che recepisce integralmente la Direttiva UE 2019/882 (European Accessibility Act – EAA). Il documento, nella versione 1.0 del 4 marzo 2026, è già scaricabile dal sito istituzionale di AgIDe rappresenta l’atto operativo che rende concretamente applicabile in Italia l’armonizzazione europea sull’accessibilità di prodotti e servizi digitali.

Queste Linee Guida non si limitano a confermare gli obblighi già previsti dalla Legge Stanca (n. 4/2004), ma li estendono in modo concreto a una serie di servizi ai consumatori forniti da operatori privati sul mercato unico europeo. L’obiettivo è chiaro: rimuovere le barriere digitali non solo per i siti web e le app delle pubbliche amministrazioni, ma anche per servizi di uso quotidiano come le comunicazioni elettroniche (accesso a internet e messaggistica), l’accesso a contenuti audiovisivi (con enfasi su sottotitoli, audiodescrizioni e guide ai programmi), i servizi di trasporto passeggeri (biglietti elettronici, informazioni in tempo reale, terminali self-service), i servizi bancari al consumo, la distribuzione di libri elettronici (e-book) e il commercio elettronico.

Il testo delle Linee Guida è costruito intorno ai principi fondamentali dell’accessibilità web, basati sulle WCAG – Percepibile, Utilizzabile, Comprensibile e Robusto – e impone un approccio “by design” e “by default”: l’accessibilità deve essere integrata fin dalla progettazione dei servizi, con il coinvolgimento attivo di utenti con disabilità nelle fasi di test e co-design.

I requisiti tecnici fanno riferimento alle norme armonizzate europee (prima fra tutte la EN 301 549) e alle Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1 livello “AA”), garantendo presunzione di conformità quando si seguono questi standard. Tra qualche mese, con l’uscita della nuova versione della norma tecnica EN 301 549 (prevista per luglio 2026, con effettivo enforcement europeo entro novembre 2026), il riferimento per il web saranno le WCAG 2.2 livello “AA”.

Le informazioni obbligatorie per il consumatore: la nuova “carta d’identità” dell’accessibilità

In sostituzione (personalmente preferirei dire, in integrazione) della tradizionale dichiarazione di accessibilità prevista dalla Legge Stanca per i soggetti pubblici e per alcuni privati, le Linee Guida, in linea con il decreto di recepimento dell’European Accessibility Act, introducono l’obbligo per i fornitori di servizi di rendere disponibili ai consumatori informazioni chiare, complete e accessibili sullo stato di conformità del servizio (art. 12, comma 2 del d.lgs. 82/2022 e Allegato IV dell’EAA).

Queste informazioni devono essere fornite in formato accessibile – sia in forma scritta che, ove possibile, orale – e devono accompagnare il servizio per tutta la sua durata. Tra i contenuti obbligatori rientrano:

  • la descrizione dei requisiti di accessibilità rispettati e delle eventuali limitazioni;
  • le misure adottate per garantire l’accessibilità (compresa la non tracciabilità degli strumenti assistivi);
  • le modalità per contattare il fornitore in caso di difficoltà o per segnalare problemi;
  • l’indicazione esplicita che non vengono utilizzate tecniche di tracciamento in grado di desumere condizioni di disabilità dell’utente.

A differenza della dichiarazione di accessibilità della Legge Stanca, che era principalmente un documento tecnico-amministrativo destinato alle PA e alle grandi aziende e pubblicato sul sito, le nuove informazioni EAA hanno una forte vocazione consumer-oriented: devono essere facilmente reperibili (ad esempio nella sezione “Accessibilità” del sito, nelle condizioni di servizio o nella procedura di acquisto) e comprensibili anche da persone con disabilità cognitive o visive. L’obiettivo è mettere il consumatore nella condizione di conoscere preventivamente il livello di inclusività del servizio prima di acquistarlo o di utilizzarlo.

Questa novità rafforza il diritto all’informazione e trasforma l’accessibilità da obbligo formale a elemento di trasparenza e competitività sul mercato.

Il nuovo portale per le segnalazioni: il cuore del meccanismo di enforcement EAA

In coerenza con il ruolo di autorità di vigilanza assegnato ad AgID dalla normativa di recepimento dell’EAA, è stato attivato contestualmente un nuovo portale dedicato alle segnalazioni. Si tratta di uno strumento operativo che permette a qualsiasi cittadino di segnalare direttamente eventuali non conformità ai requisiti di accessibilità previsti dal decreto legislativo n. 82/2022. La piattaforma non solo accoglie i reclami degli utenti, ma è progettata per evolversi in un canale bidirezionale: gli operatori potranno utilizzarla per comunicare ad AgID le irregolarità riscontrate e le misure correttive adottate. In questo modo, l’Italia si dota di un meccanismo di enforcement agile e trasparente, in linea con quanto richiesto dalla Direttiva europea per garantire che le regole non restino sulla carta ma producano effetti reali sul mercato unico.

AgID assume così un ruolo centrale di coordinamento, in stretta collaborazione con AGCOM e l’Autorità di Regolazione dei Trasporti per le rispettive competenze.

La tutela della privacy su indicazione del GPDP: overlay “aggressivi” e tracciabilità banditi

Un passaggio di grande rilevanza, inserito proprio su indicazione del Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP), riguarda la stretta integrazione tra accessibilità e privacy. Nel capitolo 5.1 delle Linee Guida si legge che i fornitori di servizi devono “adottare idonee misure volte a evitare la tracciatura, sia tramite sistemi propri sia tramite sistemi di terze parti, degli strumenti e delle soluzioni, sia hardware che software, nonché delle impostazioni di uso che aiutano le persone con disabilità ad accedere alle informazioni e ai servizi digitali”.

In pratica, vengono vietate tecniche di tracciamento – come cookie di terze parti, browser fingerprinting o pixel di tracking – che possano rilevare l’uso di lettori di schermo, ingranditori di schermo, modalità ad alto contrasto o altre tecnologie assistive. Tali dati configurerebbero un trattamento di informazioni sensibili sulla salute senza una base giuridica adeguata. I fornitori devono inoltre dichiarare pubblicamente, nelle informazioni obbligatorie sull’accessibilità, di non ricorrere a queste tecniche.

Allo stesso modo, gli accessibility overlay non possono essere considerati soluzione strutturale o principale: possono essere impiegati solo come misura temporanea su elementi specifici, e soltanto dopo un audit documentato che certifichi l’assenza di raccolta o trasmissione di dati sensibili. Una posizione netta, che riprende anche le indicazioni della Commissione Europea: gli overlay non sostituiscono l’accessibilità nativa e violano spesso i principi di “by design” e “by default” richiesti dall’EAA.

Anche le Pubbliche Amministrazioni sono soggette all’EAA quando erogano servizi

Le novità introdotte dalle Linee Guida non riguardano solo gli operatori privati. Anche le Pubbliche Amministrazioni sono tenute al rispetto dei requisiti dell’European Accessibility Act quando erogano servizi al pubblico rientranti nel campo di applicazione della Direttiva.

Ad esempio, un Comune o una società pubblica che gestisce un portale di prenotazione biglietti per il trasporto pubblico locale, un ticket di ingresso, oppure una Regione che offre un servizio di e-commerce per la vendita di pubblicazioni o gadget istituzionali, o un ente parco che fornisce un’app per l’acquisto di biglietti di ingresso e informazioni turistiche, devono ora conformarsi agli stessi standard richiesti ai privati.

Si tratta di un cambiamento importante: fino a oggi le PA rispondevano principalmente agli obblighi della Legge Stanca (siti web e applicazioni), con meccanismi di enforcement sostanzialmente amministrativi. Con l’EAA, invece, quando forniscono servizi di trasporto, commercio elettronico, contenuti audiovisivi o bancari, rischiano per la prima volta sanzioni economiche amministrative.

La scadenza del 31 marzo e il monitoraggio degli obiettivi di accessibilità per le PA

A pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si è chiuso un altro adempimento fondamentale per le pubbliche amministrazioni: il 31 marzo 2026 scadeva infatti il termine per la pubblicazione degli obiettivi di accessibilità relativi all’anno in corso. Si tratta di un piano d’azione annuale, obbligatorio per legge, attraverso il quale ogni ente indica le azioni concrete che intende realizzare per migliorare l’accessibilità dei propri servizi digitali, delle postazioni di lavoro e della formazione interna.

La compilazione avviene tramite l’applicativo Form di AgID e deve essere resa visibile anche sul Portale della Trasparenza di ciascun ente. Al momento i dati aggiornati al 2026 non sono ancora disponibili sul portale di monitoraggio AgID. Tuttavia, i numeri degli anni precedenti offrono un quadro incoraggiante: nel terzo trimestre 2025 risultavano pubblicati oltre 12.145 obiettivi di accessibilità, in crescita costante rispetto agli anni passati.

Verso un’Italia più inclusiva

L’accessibilità digitale non è più solo una questione tecnica o di compliance normativa: è un diritto fondamentale che rafforza la partecipazione di milioni di cittadini alla vita sociale ed economica. In un Paese che sta investendo massicciamente nella transizione digitale, queste Linee Guida, il nuovo portale di segnalazioni, le informazioni obbligatorie per i consumatori e l’obbligo annuale degli obiettivi rappresentano un tassello essenziale per evitare che l’innovazione lasci indietro qualcuno.

Le nuove regole impongono un cambio di mentalità: dall’“adeguamento” all’“inclusione per progettazione”. Le pubbliche amministrazioni e gli operatori privati che sapranno cogliere questa opportunità non solo eviteranno sanzioni, ma offriranno servizi migliori a tutti i cittadini – con o senza disabilità – generando un beneficio collettivo misurabile in termini di equità, efficienza e coesione sociale.

Nei prossimi mesi, con la pubblicazione dei dati aggiornati sul monitoraggio AgID e le prime segnalazioni gestite attraverso il nuovo portale (per le quali auspico ci sia una trasparenza nel portale di monitoraggio AgID), sarà possibile verificare quanto gli enti e le imprese stiano realmente traducendo questi principi in risultati concreti. Nel frattempo, il messaggio è chiaro: l’accessibilità non è un costo, ma un investimento sul futuro di una società più aperta e moderna.

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