Procurement in emergenza: gli orientamenti della Commissione Europea

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L’Unione europea il 1° aprile 2020 ha pubblicato una comunicazione relativa ai suoi orientamenti in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi Covid-19. Scopriamo quali «opzioni e margini di manovra» questo documento fornisce alle PA che si trovano a fronteggiare l’attuale crisi sanitaria

9 Aprile 2020

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Eleonora Sisci

Legal Affairs Officer FPA

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Paola Conio

Avvocato, Senior Partner Studio Legale Leone

Photo by National Cancer Institute on Unsplash - https://unsplash.com/photos/NFvdKIhxYlU

Poche settimane fa ci interrogavamo su quali fossero per la Pubblica Amministrazione le procedure da seguire per l’acquisto di beni e servizi in casi di urgenza, specialmente quando trattasi di dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale, ma anche di infrastrutture ospedaliere e informatiche.

La risposta è arrivata dall’Unione europea che, il 1° aprile 2020 ha pubblicato una comunicazione relativa ai suoi orientamenti in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi Covid-19.

La Commissione, attraverso il documento, fornisce alla PA diverse «opzioni e margini di manovra» necessari a fronteggiare l’attuale crisi sanitaria. Non si tratta di procedure derogatorie del diritto eurounitario vigente, ma piuttosto dell’illustrazione degli strumenti già contenuti all’interno delle Direttive, a disposizione delle stazioni appaltanti anche nella presente situazione emergenziale.

In primo luogo, gli acquirenti pubblici possono ridurre notevolmente i normali termini delle procedure aperte o ristrette, avvalendosi delle riduzioni previste dalle Direttive per i casi di urgenza.

In alternativa, ove le riduzioni applicabili non siano sufficienti, è possibile avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

Ricordiamo che il quadro normativo europeo in materia di appalti pubblici offre una piena flessibilità in casi di estrema urgenza. In particolare, nel caso degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la Direttiva 2014/24/UE stabilisce che la procedura senza previa pubblicazione del bando di gara consente agli acquirenti pubblici di negoziare direttamente con i contraenti senza sottostare ai normali obblighi procedurali, quali pubblicazione, termini, numero minimo di candidati.

Procedure generali in casi di urgenza

Per ciò che attiene alle normali procedure generali di appalti rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva, i termini – così come le relative riduzioni possibili – differiscono a seconda che si tratti di procedura aperta o procedura ristretta.

Le procedure aperte prevedono un termine minimo di 35 giorni per la presentazione delle offerte. Le procedure ristrette, invece, prevedono un termine minimo di 30 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, a cui vanno aggiunti ulteriori 30 giorni per la presentazione delle offerte.

In casi di urgenza debitamente motivati dalla stazione appaltante, i suddetti termini vedono una notevole riduzione; nella procedura aperta, infatti, il termine per la presentazione delle offerte si riduce a 15 giorni, mentre nelle procedure ristrette i termini per presentare la domanda di partecipazione e quelli per la presentazione dell’offerta, si riducono rispettivamente a 15 e 10 giorni.

Procedura negoziata senza previa pubblicazione in casi di estrema urgenza

La Direttiva 2014/24/UE, con la procedura negoziata senza previa pubblicazione, offre un ulteriore soluzione per andare incontro alle esigenze degli acquirenti pubblici, e, per il momento, sembra essere lo strumento più adatto a far fronte all’attuale emergenza.

La Pubblica Amministrazione, infatti, può aggiudicare appalti pubblici mediante la suddetta procedura, tra i vari casi, «nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l’estrema urgenza non sono in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici» (art. 32, comma 2, lett. c).

Per la Commissione è innegabile ed evidente il nesso di causalità tra “evento imprevedibile” e “estrema urgenza”. Una tale emergenza sanitaria, infatti, non era certo prevedibile dalle amministrazioni, né tantomeno sarebbe stato possibile pianificare determinate azioni in anticipo.

Soluzioni alternative e innovative

Il quadro normativo europeo, non andando a predefinire nel dettaglio le fasi di una eventuale procedura negoziata senza previa pubblicazione, consente alle amministrazioni la facoltà di agire nel più breve tempo possibile, lasciandola di fatto libera di avvalersi anche di un’aggiudicazione diretta laddove risulti l’unico in grado di garantire la prestazione richiesta nel rispetto dei necessari vincoli temporali e tecnici. In questi casi, ciò che resterebbe fuori dal controllo delle autorità, sono gli inevitabili ritardi e rallentamenti causati dall’aumento della domanda di beni e servizi, specialmente in ambito sanitario.

Gli appalti potrebbero risultare addirittura impossibili, a fronte di uno stato di emergenza che ha causato interruzioni di servizi in tutto il territorio.

La Commissione pertanto invita gli acquirenti pubblici a interagire con il mercato mediante attività di matchmaking (incontro tra domanda e offerta), e adottare soluzioni alternative e innovative.

Le procedure in casi di urgenza ed estrema urgenza possono rivelarsi estremamente utili in questo senso; le amministrazioni potrebbero, ad esempio, progettare eventi digitali in grado di suscitare l’interesse degli operatori economici e collaborare con reti di imprenditori capaci di proporre soluzioni innovative per far fronte all’attuale emergenza.

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