Un passo in avanti perso il FOIA, approvato emendamento in Commissione
E’ stato approvato ieri (30 giungo) in Commssiione Affari Costituzionali un emendamento al DDL delega sul riordino delle amministrazioni pubbliche (Riforma Madia) che sancisce che: "chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti" debbaa vedersi garantito l’accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche amministrazioni, "nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati".
1 Luglio 2015
Redazione FORUM PA
E’ stato approvato ieri (30 giungo) in Commssiione Affari Costituzionali un emendamento al DDL delega sul riordino delle amministrazioni pubbliche (Riforma Madia) che sancisce che: "chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti" debbaa vedersi garantito l’accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche amministrazioni, "nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati".
Un deciso passo avanti in direzione di un FOIA (freedom of infromation act) italiano, richiesto a gran voce da diverse associazioni e iniziative dal basso e concretizzatosi nell’emendamento dei deputati Pd Paolo Coppola e Anna Ascani. Nel decreto legislativo di risposta alla legge delega il Governo dovrà favorire "forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche".
“Si tratta di un primo, importante risultato”, dicono i promotori di FOIA4Italy, progetto nato dalla società civile italiana, attiva da anni su trasparenza, libertà di informazione, accesso ai dati che punta, sostenuto da una petizione firmata on line da oltre 21mila cittadini, ad ottenere, anche in Italia, strumenti già disponibili in molti altri Paesi per controllare l’operato dell’amministrazione e snellire il suo lavoro. "Vogliamo norme sulla trasparenza moderne, di larga applicazione e facilmente utilizzabili dai cittadini. E questo e’ certamente un primo passo in questa direzione”.
Il testo dell’emendamento approvato
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: c-bis) fermi restando gli obblighi di pubblicazione, riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche; semplificazione delle procedure di iscrizione nelle white lists, di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, con modifiche della relativa disciplina, mediante l’unificazione o l’interconnessione delle banche dati delle Amministrazioni centrali e periferiche competenti, e previsione di un sistema di monitoraggio semestrale, finalizzato all’aggiornamento degli elenchi costituiti presso le Prefetture; previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni normative in materia di accesso, di procedure di ricorso all’ANAC in materia di accesso civico e in materia di accesso ai sensi della presente lettera, nonché della tutela giurisdizionale ai sensi dell’articolo 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ascani Anna, Coppola Paolo, Mucci Mara