Nuove regole europee sui venture capital

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L’accesso ai finanziamenti è essenziale per migliorare la competitività e il potenziale di crescita delle piccole e medie imprese (Pmi). Nell’attuale contesto di crisi, caratterizzato da un crollo dei prestiti concessi all’economia reale, l’accesso al credito è sempre più difficile.

13 Dicembre 2011

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Redazione FORUM PA

Articolo FPA

L’accesso ai finanziamenti è essenziale per migliorare la competitività e il potenziale di crescita delle piccole e medie imprese (Pmi). Nell’attuale contesto di crisi, caratterizzato da un crollo dei prestiti concessi all’economia reale, l’accesso al credito è sempre più difficile. Per questo la Commissione europea ha presentato una strategia volta a semplificare l’accesso ai finanziamenti da parte delle Pmi con un piano d’azione che prevede un maggiore sostegno finanziario dal bilancio dell’Ue e dalla Banca europea degli investimenti (Bei), nonché una proposta per un regolamento che stabilisca norme uniformi per la commercializzazione dei fondi di capitale di rischio.

I dati esaminati dalla Commissione dimostrano che un’impresa che può contare su investitori in capitale di rischio a lungo termine ha più successo rispetto a un’impresa che può contare soltanto su prestiti bancari a breve termine. Questo dato di fatto è solitamente ricondotto al fatto che un fondo di capitale di rischio prima di investire in un’impresa svolge uno screening rigoroso. Tuttavia i fondi di capitale di rischio sono ben lontani dalle dimensioni ideali necessarie per concepire una strategia di investimento diversificata che dia un congruo contributo di capitale a imprese individuali e, di conseguenza, che abbia un impatto reale.

Mentre i fondi di capitale di rischio all’interno dell’Ue gestiscono in media 60 milioni di euro, i loro omologhi negli Stati Uniti hanno un portafoglio medio di 130 milioni di euro. Analisi economiche mostrano che i fondi di capitale di rischio possono davvero fare la differenza per i settori in cui investono nel momento in cui le loro dimensioni raggiungono approssimativamente i 280 milioni di euro. Inoltre, tra il 1999 e il 2005 i fondi di capitale di rischio statunitensi hanno investito circa 4 milioni di euro per impresa, mentre i loro omologhi in Europa hanno investito solamente circa 2 milioni di euro per impresa. Per quanto riguarda gli investimenti di capitali nelle prime fasi di vita di un’impresa, tra il 2003 e il 2006 i fondi statunitensi hanno raggiunto una media di 2,2 milioni di euro per impresa, mentre in Europa l’investimento medio è stato di 400.000 euro per impresa.

Il capitale di rischio, con cui si possono finanziare le prime fasi di vita di un’impresa, rappresenta un’importante fonte di investimento a lungo termine di Pmi giovani e innovative. Tuttavia le piccole dimensioni dei fondi e una disponibilità di capitali contenuta hanno fatto sì che non svolgesse un ruolo più rilevante nel finanziamento delle start-up. Di conseguenza, le Pmi dipendono tutt’ora da prestiti bancari a breve termine. Ma nel contesto dell’attuale crisi, caratterizzato da un crollo dei prestiti concessi all’economia reale, per le imprese in questione può risultare davvero difficile accedere a questo tipo di prestito.

Grazie al nuovo regolamento, per le società di capitale di rischio sarà più semplice reperire fondi destinati al finanziamento di start-up. L’approccio è semplice: una volta rispettati determinati criteri, tutti i gestori di fondi possono raccogliere capitali in tutta l’Ue ricorrendo alla designazione "fondo europeo di capitale di rischio". Non sarà più necessario rispondere a requisiti complessi e diversi in ogni Stato membro. Con l’introduzione di un corpus unico di norme, i fondi di capitale di rischio potranno potenzialmente attirare più impegni di capitale aumentando le proprie dimensioni.

Secondo la proposta della Commissione, un "fondo di capitale di rischio europeo" rispetta tre requisiti: investe il 70 per cento del capitale impegnato dai propri finanziatori nelle Pmi, fornisce capitale azionario o quasi-azionario a tali Pmi (ossia un’iniezione di "capitale fresco") e non ricorre all’indebitamento (in altre parole il fondo non investe più capitale di quanto impegnato dagli investitori e dunque non è indebitato). Tutti i fondi che ricorrono a tale designazione dovranno rispettare le norme uniformi e gli standard di qualità (incluse le disposizioni in materia di informativa agli investitori e in materia di requisiti operativi) nella loro attività di raccolta di fondi nell’Ue. Il "complesso normativo" farà in modo che gli investitori sappiano esattamente quale sia la redditività dell’investimento associato a un fondo di capitale di rischio europeo.

La proposta istituisce un approccio uniforme per le categorie di investitori idonee a impegnare capitale in un "fondo di capitale di rischio europeo". Gli investitori idonei saranno investitori professionisti ai sensi della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari del 2004, e altri soggetti che investono tradizionalmente nel capitale di rischio (come gli high net worth individuals o i business angels).

Tutti i gestori di fondi di capitale di rischio che rispondono ai requisiti posti avranno un passaporto europeo di commercializzazione che consentirà loro di accedere a tutti gli investitori idonei all’interno dell’Ue. Ciò costituisce un miglioramento rispetto alle norme precedenti in materia di asset management, in particolare la direttiva sui gestori di fondi d’investimento alternativi, considerato che il passaporto attuale previsto da quest’ultima direttiva si applica solamente ai gestori che gestiscono attivi per un importo superiore ai 500 milioni di euro. Inoltre, le disposizioni della direttiva sui gestori di fondi d’investimento alternativi istituiscono un quadro normativo orientato agli hedge fund e alle società di private equity e si prestano meno per i fondi di capitale di rischio, che saranno oggetto di disposizioni specifiche.

La proposta sul capitale di rischio sarà ora sottoposta al Parlamento europeo e al Consiglio (Stati membri), dove verrà discussa e adottata secondo la procedura di codecisione.

FONTE: Commissione Europea

 

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