Legge 104 e dintorni. Cosa cambia con l’approvazione definitiva del “Collegato lavoro”

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La scorsa settimana la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 1441 quater-f in materia di lavoro pubblico e privato (collegato alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013). Tra le principali novità, la modifica della normativa su “Permessi, congedi e assistenza a familiari con handicap”, fino ad oggi principalmente regolata dalla controversa legge 104/1992. Cosa cambia?

25 Ottobre 2010

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Redazione FORUM PA

Articolo FPA

La scorsa settimana la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 1441 quater-f in materia di lavoro pubblico e privato (collegato alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013). Tra le principali novità, la modifica della normativa su “Permessi, congedi e assistenza a familiari con handicap”, fino ad oggi principalmente regolata dalla controversa legge 104/1992. Cosa cambia?

Sul sito del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, così vengono presentate le modifiche in materia di "Permessi, congedi e assistenza a familiari con handicap", contenute negli artt. 23 e 24 del “Collegato lavoro”.

Tra le novità introdotte dal Collegato lavoro, segnaliamo in materia di pari opportunità l’istituzione del  Comitato Unico di Garanzia

La Delega al Governo
“Le norme degli articoli 23 e 24 del disegno di legge n. 1441 quater-f in materia di lavoro pubblico e privato riguardano, in particolare, il riordino delle norme in materia di congedi, malattia e permessi (anche quelli volti a favorire l’assistenza dei portatori di handicap).
Al riguardo, è prevista una delega al Governo – da attuare entro 6 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato – per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi spettanti ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato secondo i principi e i criteri espressamente richiamati".

Le modifiche alla Legge 104/1992
"Quanto ai permessi per l’assistenza ai portatori di handicap, con l’art. 24 viene modificata la Legge n.104 del 1992, limitandone il diritto in relazione al grado di parentela e riconoscendone la fruibilità in forma alternata a un solo lavoratore dipendente per volta per la stessa persona con handicap in situazione di gravità.
La ratio della norma non è quella di colpire la valenza sociale della disciplina di tutela delle persone con handicap bensì – al contrario – quella di razionalizzarne i presupposti e l’utilizzo, contrastando con decisione ogni forma di abuso”.

 

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