Riforma appalti, Consiglio di Stato piede sull’acceleratore: “Si rischia il vuoto normativo”

Home Riforma PA Procurement Pubblico Riforma appalti, Consiglio di Stato piede sull’acceleratore: “Si rischia il vuoto normativo”

L’esigenza di una celere entrata in vigore della riforma va coniugata con l’opportunità di evitare momenti di vuoto normativo che determinino incertezza per le stazioni appaltanti e gli operatori economici, con conseguenti rischi di paralisi e/o di contezioso. Lo schema di decreto legislativo, difatti, prevede circa una cinquantina di provvedimenti attuativi

7 Aprile 2016

P

Paola Conio, Patrimoni PA net, Senior Partner Studio Legale Leone

Con il parere del Consiglio di Stato il percorso dello schema di Decreto legislativo di riforma complessiva della materia dei contratti pubblici si arricchisce di un nuovo e importante tassello. Dopo il parere favorevole con qualche osservazione della Conferenza Unificata Stato-Regioni , anche il Consiglio di Stato si esprime con un atto estremamente articolato e puntuale di 228 pagine, nelle quali evidenzia le (non poche) criticità rilevate sugli specifici articoli dello Schema, pur esprimendo apprezzamento tanto per la legge delega quanto per il lavoro svolto dalla Commissione incaricata della redazione del nuovo Codice, che ovviamente sconta l’estrema fretta con la quale è stato elaborato il testo del provvedimento.

Non si può che condividere il fatto che una riforma di carattere così sostanziale, strategico e forse determinante per il futuro anche economico del nostro Paese avrebbe meritato una ponderazione maggiore, ma del resto l’aver “consumato” 21 dei 24 mesi a disposizione per completare il recepimento per la sola elaborazione della legge delega (per quanto si sia trattato di una delega lunga e puntuale) ha di fatto costretto la Commissione governativa a comprimere enormemente i tempi di stesura dello schema o, più verosimilmente, di adattamento di uno schema che già si era elaborato partendo dalle disposizioni delle Direttive Europee a recepimento obbligatorio, alle indicazioni date dalla L. n. 11/2016.

In estrema sintesi e rinviando ad approfondimenti più mirati il commento delle osservazioni specifiche fatte dal Consiglio di Stato, si vogliono qui segnalare alcuni elementi di attenzione particolarmente significativi posti dal parere in commento.

Innanzitutto, la necessità che sia coniugata l’esigenza di una celere entrata in vigore della riforma con l’opportunità di evitare momenti di vuoto normativo che determinino incertezza per le stazioni appaltanti e gli operatori economici, con conseguenti rischi di paralisi e/o di contezioso.

Lo schema di decreto legislativo, difatti, prevede circa una cinquantina di provvedimenti attuativi, così censiti dal Consiglio:

  • 16 decreti del Ministro delle infrastrutture e trasporti;
  • 15 atti dell’ANAC;
  • 4 d.P.C.M.;
  • 15 decreti di altri Ministri;
  • 1 atto demandato a Consip e altre centrali di committenza.

Di contro non vi è un vero e proprio periodo transitorio, con il rischio che l’abrogazione delle “vecchie” disposizioni avvenga prima che le nuove siano state dettate.

Poi l’importanza che deve essere riconosciuta all’effettività e alla centralità del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e alla riduzione del loro numero. E’ evidente, difatti, che la riforma non potrebbe essere concretamente attuata ove le stazioni appaltanti non fossero in grado di giocare il ruolo di qualificati e consapevoli interlocutori del mercato, capaci di padroneggiare efficacemente i molti strumenti innovativi che le norme mettono ora a loro disposizione.

Infine, ma certamente non ultimo, il richiamo all’importanza di non “annacquare” il deciso cambio di rotta delle Direttive Europee, colto e rafforzato dalla legge delega, verso l’evoluzione dei criteri di aggiudicazione delle commesse pubbliche a beneficio di un approccio non più limitato agli aspetti economici, ma volto ad apprezzare in modo più completo ogni componente dell’offerta.

Il Consiglio di Stato sottolinea, meritoriamente, che va segnalato anche dal punto di vista terminologico che il Legislatore Europeo attribuisce alla formula “offerta economicamente più vantaggiosa” un significato profondamente diverso e più ampio del passato, atteso che sotto tale dizione rientrano oggi anche i criteri basati sugli elementi esclusivamente economici, oltre a quelli incentrati sul rapporto tra qualità e prezzo e che occorre evitare ogni rischio di elusione e di fuga delle stazione appaltanti verso il più semplice – ma meno efficace e meno strategico – criterio del “prezzo più basso”, la cui applicazione, come espressamente sottolinea il Consiglio di Stato, andrebbe limitato allo stretto necessario imposto dal criterio di delega.

Si auspica che le indicazioni puntualmente offerte dal Consiglio di Stato possano trovare recepimento nel testo finale del nuovo Codice dei Contratti pubblici.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!