Ecco cosa cambia per la giustizia con il nuovo Cad

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Fondamentale per il giurista è il principio di non discriminazione del documento informatico, introdotto da eIADS e ripreso dal CAD. In passato gli avvocati si sono scontrati con
pronunce di inesistenza giuridica relative ad una notifica a mezzo PEC ovvero
ad un deposito telematico sulla base del fatto che non erano state rispettate
delle formalità previste dalle norme del processo telematico. Ebbene, ora queste pronunce sono contrarie al principio di non
discriminazione del documento elettronico

20 Settembre 2016

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Valentina Carollo, avvocato e presidente del Centro Studi Processo Telematico CSPT

L’art. 2 del nuovo CAD (finalità ed ambito di applicazione) prevede che “ Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico ”.

Sono previste altre due importanti eccezioni: le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica nel processo rimangono disciplinate dalla normativa, anche regolamentare, del processo telematico sia per l’efficacia dei documenti informatici sottoscritti con firma elettronica (art. 21, co. 2), sia per le modalità di identificazione elettronica (art. 64, cp. 2 septies).

Cosa cambia, quindi, per il settore giustizia?

Se da un punto di vista processuale-telematico il quadro normativo del processo telematico rimane pertanto il medesimo, così non può dirsi per l’efficacia giuridica e per il valore probatorio dei documenti elettronici depositati in un procedimento giudiziario.

Non solo, infatti, le nuove norme cambiano il volto al documento informatico rafforzandone l’efficacia dichiarativa e probatoria laddove associato ad una firma elettronica, ma stabiliscono nuovi concetti (introdotti prevalentemente dal Regolamento eIDAS, che dev’essere letto in stretta correlazione al nuovo CAD) tra i quali quelli di sigillo elettronico, di recapito certificato e di contrassegno, nonché è prevista la possibilità di produrre documenti con effetto giuridico in un contesto di identificazione elettronica come quello di SPID.

La firma elettronica non è più “un mezzo di identificazione informatica” com’era nella definizione del CAD ante riforma, bensì un insieme di dati elettronici “utilizzati dal firmatario per firmare” e il documento informatico al quale è apposta una firma elettronica, a norma del nuovo CAD, soddisfa il requisito della forma scritta.

> Questo articolo è parte del dossier “Speciale Cad. Inizia la fase attuativa, l’analisi di FPA e dei nostri esperti”

Cambia il domicilio digitale. Viene introdotto il “domicilio digitale delle persone fisiche” al quale gli avvocati, si ricorda, potranno attingere per le notifiche a mezzo Posta Elettronica Certificata tramite il pubblico elenco dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR di cui è prevista l’attuazione entro dicembre 2017). Si affiancano alla PEC anche altri “servizi elettronici di recapito certificato” (art. 1, co. 1 ter) previsti dal Regolamento eIDAS, ovvero un “servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui prove dell’avvenuto invio e dell’avvenuta ricezione dei dati, e protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto, danni o di modifiche non autorizzate”. Se “qualificato” deve garantire l’identificazione del mittente e del destinatario e i dati trasmessi godono della presunzione di integrità.

In Italia, si ricorda, la PEC soddisfa i requisiti per il servizio elettronico di recapito certificato ma non soddisfa tutti i requisiti per il servizio “qualificato” in quanto non sono previsti la verifica certa dell’identità del richiedente la casella PEC; la garanzia dell’integrità dei dati; la sottoposizione dei prestatori alle verifiche di conformità. La PEC, infatti, è solamente un sistema di comunicazione in grado di “attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi” (art. 1, lett. v-bis CAD), molto utilizzata dagli avvocati non solo per i depositi telematici ma anche per le notifiche a mezzo PEC o le comunicazioni rilevanti ai sensi di legge.

Quindi non solo avremmo un servizio in grado di attestare mittente e integrità del contenuto di una trasmissione, ma vi sarà, presumibilmente presto, la possibilità per gli avvocati di notificare gli atti in tutta l’Unione europea basandosi sul sistema di recapito certificato. È evidente che tale innovazione porterà anche vigore a nuove applicazioni del progetto e-CODEX ed inciderà sul portale e-justice (argomenti dei quali si è parlato in un precedente articolo ).

Viene modificato il domicilio speciale di cui all’art. 47 del codice civile laddove si prevede che esso possa essere eletto anche presso un qualsiasi recapito elettronico (art. 3 bis, co. 4 quinquies CAD).

Il domicilio digitale del professionista si integra poi nel CAD in quanto nelle disposizioni transitorie (art. 62, co. 2 D.Lgs. n. 179/2016) è previsto che nel registro dell’ANPR confluiscano in automatico e in assenza di contraria indicazione del professionista (entro dicembre 2017), tutti i domicili digitali dei professionisti presenti nel Registro INI-PEC.

Altra importante innovazione per i professionisti è prevista dall’art. 43, co. 1 bis, che prevede la cessazione dell’obbligo di conservazione dei documenti informatici già conservati per legge da una pubblica amministrazione o da una società partecipata. Questa rivoluzione interesserà, ad esempio, tutti gli invii di atti e documenti nell’ambito del processo telematico, nonché le fatture elettroniche. Ma inciderà anche sulla reperibilità dei documenti informatici quali prove di giudizio in quanto è previsto che i cittadini e le imprese possono in ogni momento richiedere accesso al documento conservato dalla pubblica amministrazione.

I certificati di autenticazione per i siti web previsti da eIDAS, oltre a rafforzare indubbiamente la fiducia e la sicurezza nelle transazioni commerciali on line, incideranno senz’altro sulla prova giuridica dell’esistenza di una pagina web e la riferibilità della stessa all’entità che sta dietro a quel determinato sito internet.

Anche il sigillo elettronico inciderà notevolmente sulla prova informatica nel processo. Sigillo elettronico è la firma elettronica delle persone giuridiche, senza valore dichiarativo, che avrà una funzione di identificazione dell’entità che ha sigillato quel documento e la conseguente funzione probatoria ad essa associata che potrà essere utilizzata, ad esempio, per autenticare qualsiasi bene digitale della persona giuridica stessa, quali codici di software o server. Se al documento è apposto un sigillo elettronico qualificato, godrà inoltre della presunzione di integrità dei dati e della correttezza dell’origine degli stessi.

Infine, fondamentale per il giurista è il principio di non discriminazione del documento informatico, introdotto da eIADS e ripreso dal CAD, sulla base del quale “a un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica”. Questo principio, ove correttamente applicato, dovrebbe far sì che non possa più essere pronunciata l’inesistenza giuridica di un documento elettronico.

Troppo spesso in passato gli avvocati si sono scontrati con pronunce di inesistenza giuridica relative ad una notifica a mezzo PEC ovvero ad un deposito telematico sulla base del fatto che non erano state rispettate delle formalità previste dalle norme del processo telematico. Ebbene, ora, a parere di chi scrive, queste pronunce sono contrarie al principio di non discriminazione del documento elettronico.

Con l’entrata in vigore del nuovo CAD il giurista è quindi chiamato non solo a modificare le proprie conoscenze sul documento informatico ma, altresì, ad apprendere concetti nuovi che potranno incidere sulla validità dei documenti informatici e, pertanto, sull’efficacia probatoria e sul valore giuridico degli stessi. Lo studio e l’approfondimento del nuovo CAD, in stretta relazione al Regolamento eIDAS al quale il CAD rinvia per le definizioni e i principi, saranno fondamentali per il giurista sempre più immerso nella tecnologia.

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