Fatturazione elettronica verso le PA: facciamo il punto della situazione

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Sebbene già dal 6 dicembre 2013 le pubbliche amministrazioni possano cominciare volontariamente a ricevere le fatture elettroniche, sono ancora poche le PA che hanno correttamente avviato il processo. Sarah Ungaro in questo articolo realizzato nell’ambito della collaborazione con lo Studio Legale Lisi, spiega quali sono gli obblighi, le scadenze e i punti ancora da chiarire su questo delicato aspetto della digitalizzazione.

12 Marzo 2014

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Sarah Ungaro*

Sebbene già dal 6 dicembre 2013 le pubbliche amministrazioni possano cominciare volontariamente a ricevere le fatture elettroniche loro destinate attraverso il Sistema di Interscambio, risulta ancora esiguo il numero delle PA che hanno correttamente avviato tale processo.
La fatturazione elettronica è invece un ottimo strumento per rendere più semplice e trasparente la gestione della spesa pubblica.

Anche le pubbliche amministrazioni italiane, infatti, sono coinvolte nella diffusione dei processi di pagamento telematico e di fatturazione elettronica nelle transazioni previsti dall’Agenda digitale europea[1]: tale obiettivo è perseguito dal legislatore con la disciplina di un articolato sistema di incassi e pagamenti[2] predisposto per il settore pubblico, allo scopo di favorire, come accennavamo, sia una maggiore semplificazione e razionalizzazione, sia la trasparenza, il monitoraggio e la rendicontazione della spesa pubblica. Ovviamente, tali processi coinvolgono non solo le amministrazioni centrali e locali, ma anche i cittadini, i fornitori[3] delle PA e gli intermediari[4].

Prima di esaminare la specifica normativa riguardante la fatturazione elettronica verso le pubbliche amministrazioni, è utile fare un breve cenno alla normativa generale sulla fatturazione elettronica, modificata dalla Direttiva 45/2010/UE[5] che è recepita nel nostro ordinamento dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Le novità introdotte tendono a favorire una maggiore semplificazione delle norme in materia di fatturazione, soprattutto attraverso la parità di trattamento tra le fatture cartacee e quelle elettroniche: a queste ultime, infatti, possono essere applicate le stesse procedure previste per le fatture cartacee, senza alcun aumento degli oneri amministrativi previsti.

Tale disciplina, quindi, avrà un fortissimo impatto su tutti gli operatori economici, i quali dovranno considerare soprattutto quanto disposto nel DM 55/2013. Nell’Allegato C, in particolare, si definisce la fattura elettronica come il documento elettronico predisposto secondo le regole tecniche previste dal Codice dell’amministrazione digitale, che presenta le seguenti caratteristiche:

  • è un documento statico non modificabile;
  • la sua emissione, al fine di garantirne l’attestazione della data e l’autenticità dell’integrità, prevede l’apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata
  • deve essere leggibile e disponibile su supporto informatico;
  • deve essere conservata e resa disponibile secondo le linee guida e le regole tecniche predisposte dall’Agenzia per l’Italia digitale e approvate dalla Commissione SPC[6].

Come funziona la fatturazione elettronica nelle PA?

Nello specifico, l’adozione della fattura elettronica nelle transazioni economiche tra pubblica amministrazione e fornitori è stata prevista dalla Legge n. 244 del 24 dicembre 2007[7], che ha introdotto all’articolo 1 (commi 209-214) l’obbligo di fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione. L’art. 1, in effetti, prescrive espressamente che “al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l’osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.

Sulla scorta di tale normativa, dunque, le fatture in forma cartacea non potranno più essere accettate da parte della pubblica amministrazione, né in mancanza sarà possibile procedere al relativo pagamento. In attuazione di queste disposizioni è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha reso operativo quanto stabilito dalla Legge 244/2007 in merito all’obbligo di emissione, trasmissione e conservazione in forma elettronica delle fatture nei rapporti con le PA.

In particolare, il calendario predisposto dal legislatore nella normativa citata prevede le seguenti date da cui decorrerà l’obbligo di fatturazione elettronica per le PA:

  • 6 giugno 2014, per Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza;
  • 6 giugno 2015, per gli altri Enti nazionali.

Le date di avvio degli obblighi per gli enti locali saranno oggetto di uno specifico decreto di cui si attende ancora l’emanazione.

La trasmissione delle fatture dovrà avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (SdI)[8], che rappresenterà il punto di incontro tra gli attori coinvolti nel processo di fatturazione elettronica. A tal fine, per assicurare la corretta trasmissione delle fatture, sarà necessario che le PA identifichino gli uffici attraverso l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA o Indice PA) per l’assegnazione del codice identificativo univoco, necessario in fase di trasmissione e ricezione della fattura.

Per quanto riguarda la trasmissione del file fattura al Sistema d’Interscambio, per gli operatori economici (fornitori) sono disponibili 5 canali:

  • Posta Elettronica Certificata (PEC)[9];
  • Invio via web[10];
  • Servizio SDICoop[11];
  • Servizio SDIFTP[12];
  • Servizio SPCoop[13].

Con specifico riferimento al Sistema di Interscambio, per ricevere il file FatturaPA dagli operatori economici le pubbliche amministrazioni devono preventivamente censire all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA o Indice PA) tutti i propri uffici centrali e periferici che possono essere destinatari di fatture elettroniche.

Il censimento degli uffici destinatari avviene attraverso il sito dell’Indice PA e deve essere preceduto dall’accreditamento del canale utilizzato per la ricezione dei file FatturaPA, canale che dovrà essere riportato all’atto del censimento nell’IndicePA.

In seguito, al termine del censimento dell’ufficio destinatario, l’Indice PA fornisce alla PA interessata un Codice Ufficio alfanumerico, di sei caratteri, necessario alla ricezione delle fatture da parte dei fornitori (infatti, il Codice Ufficio corrisponde al Codice Destinatario all’interno del file FatturaPA).

La PA e i fornitori devono conservare le fatture elettroniche?

La fatture elettroniche che saranno trasmesse dai fornitori alle PA dovranno essere obbligatoriamente conservate in modalità elettronica, secondo quanto espressamente disposto dall’art. 43 del CAD, in base al quale “i documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71”.

Con specifico riferimento alla conservazione delle fatture, viene in rilievo anche la normativa generale: infatti, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 39 del D.P.R. 633/1972, così come modificato dalla Legge 228/2012 (con cui è stata recepita la Direttiva 2010/45/UE), è stabilito che “le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. […]”, quindi, attualmente, ai sensi del DMEF 23 gennaio 2004.

Sia le PA, che i fornitori, dunque, sono tenuti ad assicurare la conservazione delle fatture elettroniche in modalità elettronica.

Inoltre, anche al punto 4 dell’Allegato C del DM 55/2013 si pone in evidenza che tra gli interventi sulla procedure organizzative, le PA dovranno in particolare verificare il processo di conservazione adottato, realizzato in coerenza a quanto disposto dal CAD. In quest’ambito, in particolare, dovranno essere effettuate, tra le altre, le seguenti attività:  

  • verifica dei soggetti coinvolti nel processo;
  • sensibilizzazione degli attori coinvolti sulle prescrizioni previste dalla normativa, in particolare sui termini di conservazione elettronica delle fatture, dei libri contabili e delle scritture; 
  • verifica degli strumenti utilizzati;
  • verifica del formato di conservazione (formato di testo o di immagine); 
  • verifica della procedura e modalità di apposizione della firma digitale; 
  • verifica della marca temporale dei documenti informatici ricevuti; 
  • individuazione del responsabile della conservazione
  • predisposizione di un manuale della conservazione che definisca il funzionamento del sistema, le regole di sicurezza, la gestione di tutte le anomalie.

Per espressa previsione dello stesso Allegato C, il manuale deve nel tempo dare evidenza di tutte le situazioni che incidono sulla corretta tenuta e conservazione di documenti e registri, tra cui il coinvolgimento nelle diverse fasi di coloro che poi saranno interessati dal cambiamento e la pianificazione di percorsi formativi per le risorse coinvolte nel processo di fatturazione, nonché della verifica del processo di esibizione in caso di accessi, ispezioni e verifiche da parte delle autorità preposte.

È importante sottolineare, però, che in virtù dell’esplicito richiamo alle norme del CAD e alla Regole tecniche sulla conservazione dei documenti presente al  punto 7 dell’Allegato C del DM 55/2013, sia i fornitori, che le PA potranno affidare in outsourcing il processo di conservazione digitale delle fatture elettroniche (tuttavia è opportuno che le PA affidino il servizio di conservazione in outsourcing a un conservatore accreditato, alla luce dell’art. 5 del testo delle emanande Regole tecniche sulla conservazione), in linea con quanto previsto esplicitamente dall’art. 44, comma 1- ter, del CAD, in quale prevede che “il responsabile della conservazione può chiedere la conservazione dei documenti informatici o la certificazione della conformità del relativo processo di conservazione a quanto stabilito dall’articolo 43 e dalle regole tecniche ivi previste, nonché dal comma 1 ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche”.

Tanto è ribadito anche dal punto 2.2 dell’Allegato C al Decreto del 3 aprile 2013 n°55 laddove si chiarisce che gli Intermediari degli operatori economici, ove richiesto da questi ultimi, possono offrire servizi di: 

  • emissione delle fatture elettroniche per conto degli operatori economici;
  • trasmissione delle fatture al sistema d’interscambio (SDI);
  • conservazione a norma delle fatture elettroniche inviate.

Da ultimo, sempre nel medesimo Allegato, si sottolinea che “ogni tipologia di documento informatico conservato nel rispetto delle regole previste dal Codice dell’amministrazione digitale, ha effetto probatorio ad ogni effetto di legge consentendo alla PA ed alle aziende di risparmiare sui costi di stampa, stoccaggio e archiviazione”.

 

*avv. Sarah Ungaro, Digital & Law Department – Studio Legale Lisi www.studiolegalelisi.it

 


[1] Più in generale, anche in ambito europeo è stata introdotta una regolamentazione in materia di servizi di pagamento con la Single Euro Payment Area (SEPA) e con la Payment Services Directive (PSD, 2007/64/CE).

[2] In questo complesso processo di digitalizzazione dei sistemi di pagamento e di fatturazione elettronica nelle transazioni che riguarda le pubbliche amministrazioni, si inserisce anche il progetto dei pagamenti a favore delle PA.

A tale scopo, dopo la fase di consultazione pubblica e l’approvazione definitiva della Banca d’Italia, sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale (Serie generale – n. 31 del 7 febbraio 2014) le Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

Il documento è stato predisposto dall’Agenzia per l’Italia Digitale, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del CAD (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

[3] Si intendono i fornitori di beni e servizi verso le PA, obbligati alla compilazione e alla trasmissione delle fatture elettroniche e alla conservazione digitale delle stesse prevista dalla legge.

[4] Per intermediari si intendono i soggetti quali banche, Poste, altri intermediari finanziari, intermediari di filiera, commercialisti, imprese ICT, ossia soggetti terzi ai quali gli operatori economici possono rivolgersi per la compilazione e la trasmissione della fattura elettronica e per la conservazione digitale prevista dalla legge. Possono servirsi degli intermediari anche le PA per la ricezione del flusso elettronico dei dati e per la conservazione digitale delle fatture elettroniche.

[5] La Direttiva 2010/45/UE del Consiglio, emanata il 13 luglio 2010, modifica la Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione. La Direttiva 2010/45/UE ha lo scopo di promuovere una maggiore semplificazione delle norme in materia di fatturazione, anche stabilendo la parità di trattamento tra le fatture cartacee e quelle elettroniche: a queste ultime, infatti, possono essere applicate le stesse procedure previste per le fatture cartacee, senza alcun aumento degli oneri amministrativi rispetto a quelli gravanti sulle c.d. paper invoices.

[6] Per consentire al Sistema di Interscambio di leggere ed elaborare in modalità automatica e priva di ambiguità i dati contenuti nel documento fattura è necessario che i dati vengano riportati nel formato fattura previsto da decreto. Il contenuto informativo della fattura in primo luogo fa riferimento all’art. 21 del DPR 633, che riporta le informazioni obbligatorie in quanto rilevanti ai fini tributari. A queste informazioni se ne aggiungono altre che si configurano come necessarie ai fini di una integrazione del processo di fatturazione elettronica con i sistemi gestionali delle PA e con i sistemi di pagamento, o che semplicemente sono importanti in base alle tipologie di beni o servizi ceduti o prestati e alle necessità informative intercorrenti tra singolo operatore e singola amministrazione.

 

[7] Come modificata dal Decreto Legislativo 201/2011.

[8] Con decreto del 7 marzo 2008 (emanato ai sensi del comma 212), lo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze ha individuato l’Agenzia delle Entrate quale gestore del sistema di interscambio e SOGEI – Società Generale di Informatica S.p.A. quale apposita struttura dedicata ai servizi strumentali e alla conduzione tecnica del citato sistema di interscambio.

[9] I file FatturaPA vengono inoltrati alla Pubblica Amministrazione come allegato di un messaggio di PEC tramite una casella di posta del SdI. Sulla medesima casella l’Amministrazione dovrà inviare il file messaggio di “accettazione” o “rifiuto “ delle fatture ricevute.

[10] Il Sistema di Interscambio mette a disposizione, sul sito www.fatturapa.gov.it, un’applicazione per inviare un file FatturaPA o un file archivio attraverso un’interfaccia web. Per accedervi è necessario essere in possesso di credenziali Entratel o Fisconline o essere provvisti di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) precedentemente abilitata ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

[11] Il Servizio SDICoop è disponibile per coloro che desiderano trasmettere i file FatturaPA e ricevere i file messaggio utilizzando dei servizi di cooperazione applicativa (web-services).

[12] Il Servizio SDIFTP è disponibile per coloro che intendano trasmettere i file FatturaPA utilizzando una modalità di trasferimento dati tramite protocollo FTP (File Transfer Protocol ).

[13] Il servizio SPCoop prevede la trasmissione dei file FatturaPA utilizzando dei servizi di cooperazione applicativa (web-services) tramite il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) secondo le modalità definite dall’Agenzia per l’Italia Digitale.

 

 

 

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