Hanno ammazzato il fax… il fax è vivo!

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Le PA devono mettere in soffitta gli strumenti di telefax, perché ormai si possono accettare solo documenti informatici trasmessi con strumenti telematici. Questa affermazione, sottolinea Andrea Lisi, sta circolando in maniera un po’ frettolosa ed è del tutto inesatta. E in questo articolo, realizzato nell’ambito della collaborazione con Studio Legale Lisi, ci spiega perché la riformulazione dell’art. 47 del CAD (a cui si attribuisce questa dirompente novità) non brilla per chiarezza, può dar adito in una PA a diverse interpretazioni e non è allineata con gli ultimi orientamenti giurisprudenziali.

19 Settembre 2013

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Andrea Lisi

Le PA devono mettere in soffitta gli strumenti di telefax, perché ormai si possono accettare solo documenti informatici trasmessi con strumenti telematici. Questa affermazione, sottolinea Andrea Lisi, sta circolando in maniera un po’ frettolosa ed è del tutto inesatta. E in questo articolo, realizzato nell’ambito della collaborazione con Studio Legale Lisi, ci spiega perché la riformulazione dell’art. 47 del CAD (a cui si attribuisce questa dirompente novità) non brilla per chiarezza, può dar adito in una PA a diverse interpretazioni e non è allineata con gli ultimi orientamenti giurisprudenziali.

Ho letto in questi giorni che in modo forse un po’ frettoloso si va spiegando alle PA che devono mettere in soffitta gli strumenti di telefax, perché ormai si possono accettare solo documenti informatici trasmessi con strumenti telematici.

Non c’è nulla di più inesatto in queste affermazioni e cerco di spiegarvi perché.

Effettivamente, l’articolo 14 “Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale”, del c.d. Decreto del Fare (Decreto legge n. 69/2013), in seguito alle modificazioni apportate dalla legge di conversione n. 98 del 9 agosto 2013, ha inserito delle piccole modifiche all’art. 47 del Codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005), stabilendo che nei rapporti tra PA, ai fini della verifica della provenienza delle comunicazioni, è in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax. Cerchiamo di percepire adesso la reale portata di questa poco dirompente modifica, rileggendo nel suo insieme il riformulato articolo 47 del CAD (trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni), che recita così:

"1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.

1-bis. L’inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l’eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.

2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:

a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;

b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all’articolo 71. È in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax;

d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68".

Come spesso succede in quest’ultimo periodo, questa riformulazione dell’art. 47 del CAD non brilla per chiarezza, può dar adito in una PA a diverse interpretazioni e non è allineata con gli ultimi orientamenti giurisprudenziali.

Infatti il telefax, per giurisprudenza ormai costante della Cassazione, è un sistema di comunicazione elettronica parificabile alla comunicazione e-mail (semplice), quindi, pur in presenza di questo nuovo intervento normativo (assolutamente allineato con i precedenti interventi schizofrenici di "rattoppo" del CAD a cui il legislatore italiano ci ha tristemente abituati), tale strumento dovrebbe continuare a essere utilizzato dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 1° dell’art. 47, in quanto sistema di posta elettronica (Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24814; Cassazione civile, sez. I, 14 giugno 2007, n. 13916; Cassazione civile, sez. lav., 20 marzo 2009, n. 6911) e, quindi, essere strumento valido per la trasmissione di documenti tra PA, anche se non sempre valido ai fini dell’avvio di un procedimento amministrativo. E questo, in verità, si evinceva in modo evidente già prima di questa inutile riforma, semplicemente leggendo il principio generale pacificamente accettato contenuto nell’art. 45 dello stesso CAD, dove si specifica al primo comma che “i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”.

Allo stesso tempo, il legislatore, specificando testualmente al secondo comma punto c) dell’art. 47, che "è in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax", ai fini della verifica della provenienza dei documenti, sembrerebbe apparentemente quasi chiedere alle PA di dismettere tutti gli strumenti di telefax, quando per molte PA e cittadini il telefax continua ancora oggi a essere "un diffuso sistema di posta elettronica volto ad accelerare il trasferimento della corrispondenza mediante la riproduzione a distanza – con l’utilizzazione di reti telefoniche e terminali facsimile – del contenuto di documenti" (Cass. 20 marzo 2009 n. 6911).

In realtà, il telefax (come qualsiasi sistema di posta elettronica semplice) non è idoneo in re ipsa ad accertare la fonte di provenienza (e forse – è utile ripeterlo – era superfluo specificarlo in questa riformulazione dell’art. 47 del CAD…), e quindi ne viene dal legislatore semplicemente ribadita la non utilizzabilità solo e soltanto per il punto c) dell’art. 47 del CAD. Se il legislatore avesse davvero voluto eliminare in toto il telefax nei rapporti tra PA, avrebbe dovuto inserire quell’inciso all’inizio dell’art. 47 e renderne generale l’applicabilità a tutti gli altri casi previsti nei commi 1 e 2 dello stesso articolo.

Inoltre, mi sembra indispensabile ricordarlo, il telefax ad oggi come sistema di posta elettronica rimane utilizzabile da tutti i cittadini nei rapporti con la PA, in quanto il citato art. 47 fa riferimento ai soli rapporti tra PA. E la ricezione di un documento trasmesso via telefax comporta ovviamente per una PA il dovere di registrazione ai sensi dell’art. 53 ultimo comma del DPR 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); sarà poi il Responsabile del procedimento a verificare di volta in volta se quel documento trasmesso via telefax sia in grado di garantire la verifica sulla sua provenienza e, quindi, possa attivare un procedimento amministrativo (rendendo superflua l’ulteriore trasmissione da parte dell’interessato dell’ originale, cartaceo o informatico che sia).

Quindi, se la strada che voleva intraprendere il legislatore fosse stata davvero quella paventata da molti commentatori e, cioè, che il telefax dovesse essere portato negli scantinati polverosi delle pubbliche amministrazioni italiane, allora tale strada rimane lastricata di buone intenzioni, ma con tanti problemi interpretativi (e applicativi)…

Speriamo che tutto questo sia in futuro da monito per il legislatore e gli ricordi che prima o poi dovrebbe porre fine a questa fase di incontenibile inondazione di decreti legge e decreti legislativi in funzione dell’agognata Agenda Digitale e magari prendersi una pausa di riflessione, per riprendere fiato e ricordarsi così quanto sia importante scrivere in modo ineccepibile gli articoli di legge, contestualizzandoli nel modo più preciso possibile nel sistema giuridico di riferimento.

 


 

Andrea Lisi* – Titolare del Digital & Law Department – Studio Legale Lisi – www.studiolegalelisi.it

 

 

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