Il decreto semplificazioni e le modifiche al CAD: dal 2014 la comunicazione tra cittadini e PA sarà solo telematica

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Nell’ambito della collaborazione con lo Studio Legale Lisi presentiamo l’articolo di Sarah Ungaro che fa il punto delle scadenze in tema di digitalizzazione fissate dalla legge di Conversione al Decreto Semplifica Italia (che va a modificare il Codice della PA Digitale) per le amministrazioni centrali e locali. Posta elettronica certificata, firma digitale, pagamenti elettronici, sanità digitale e agenda digitale: occorre farsi trovare pronti alla scadenza del gennaio 2014.

17 Aprile 2012

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Sarah Ungaro*

Articolo FPA

Nell’ambito della collaborazione con lo Studio Legale Lisi presentiamo l’articolo di Sarah Ungaro che fa il punto delle scadenze in tema di digitalizzazione fissate dalla legge di Conversione al Decreto Semplifica Italia (che va a modificare il Codice della PA Digitale) per le amministrazioni centrali e locali. Posta elettronica certificata, firma digitale, pagamenti elettronici, sanità digitale e agenda digitale: occorre farsi trovare pronti alla scadenza del gennaio 2014.

Sebbene in altri ambiti l’adozione di un approccio “slow” potrebbe essere considerata come una scelta di tendenza, nel percorso verso la semplificazione dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e cittadini tale metodo non può certamente ritenersi altrettanto proficuo.
Di ciò sembra essersi accorto anche il nostro Legislatore che, dopo le iniziali timidezze, ha finalmente deciso di assumere un contegno più attento e deciso verso l’informatizzazione e la digitalizzazione dei processi amministrativi. Tanto appare dal panorama delle modifiche apportate al decreto semplificazione e sviluppo dalla legge di conversione n. 35 del 4 aprile 2012.

Tra quelle di maggiore impatto si annovera senza dubbio quella introdotta con il nuovo art. 47 quinques, con cui si aggiunge il comma 3 bis all’art. 63 del Codice dell’amministrazione digitale (d. lgs. n. 82/2005), che impone alle pubbliche amministrazioni (individuate al comma 2 dell’art. 2 dello stesso Codice) a partire dal 1 gennaio 2014 di avvalersi esclusivamente di canali e servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l’utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l’esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.

Coerentemente, nella prospettiva di rendere più agevole il dialogo telematico tra cittadini e PA e di estendere i servizi da queste offerti, con l’art. 47 sexies, che modifica la lettera a) del primo comma dell’art. 65 del CAD si amplia il novero degli strumenti digitali utili a sottoscrivere validamente le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica, aggiungendo alla firma digitale anche la firma elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato.

Inoltre, sempre per incentivare una gestione completamente telematica dei rapporti PA/Cittadino, si è dato un altro forte impulso anche all’effettivo utilizzo dei pagamenti telematici verso le PA: con la citata legge di conversione, infatti, viene introdotta anche un’importante novità riguardante le modalità di pagamento dell’imposta di bollo. Con il nuovissimo art. 6 bis si dispone che tutti gli oneri connessi all’invio di un’istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente debbano essere assolti per via telematica, anche attraverso l’utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.

Per dare concreta attuazione a tale norma, dunque, l’art. 6 ter modifica l’art. 5 del Codice dell’Amministrazione digitale, a cui si aggiunge un ulteriore periodo al comma 1, prescrivendo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare nei propri siti istituzionali, oltre che su ogni determinata richiesta di pagamento, i codici identificativi dell’utenza bancaria sulla quale i privati possano effettuare i pagamenti mediante bonifico, nonché di specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento.

La legge di conversione n. 35/2012 interviene a novellare il Codice dell’Amministrazione digitale anche con altre norme. Con l’art. 47 ter, si interviene sull’art. 15 del Codice, inserendo la disciplina relativa all’espletamento delle funzioni ICT da parte delle pubbliche amministrazioni comunali e imponendo che i comuni sotto i 5000 abitanti esercitino tale funzione in forma associata; mentre, con l’art. 47 quater, si modifica l’art. 57 bis, imponendo alle PA di aggiornare i propri indirizzi e il relativo indice con cadenza almeno semestrale.

Altra importantissima novità, che tuttavia necessita di ulteriori disposizioni affinché possa avere concrete ricadute applicative, concerne la promozione della sanità digitale. Con l’art. 47 bis, infatti, si stabilisce che nei piani di sanità nazionali e regionali debba essere privilegiata la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l’utilizzo della cartella clinica elettronica, così come i sistemi di prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture da parte dei cittadini con la finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi.

Particolare attenzione, inoltre, richiedono le nuove disposizioni riguardanti l’Agenda digitale italiana. Con l’art. 47 della citata legge di conversione, il Legislatore ha scelto di reintrodurre, con alcune modifiche, il comma contenuto nella bozza del D.l. n. 5/2012 che non era sopravvissuto alle fasi precedenti alla promulgazione dello stesso provvedimento in Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni oggetto di repêchage, infatti, contemplano nel dettaglio il programma di misure da adottare per il perseguimento degli obiettivi dell’agenda digitale italiana, ovvero:

  • a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle "comunità intelligenti" (smart communities), finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali in settori quali la mobilità, il risparmio energetico, il sistema educativo, la sicurezza, la sanità, i servizi sociali e la cultura;
  • b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi;
  • c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare un’amministrazione aperta e trasparente;
  • d) promozione della diffusione e del controllo di architetture di cloud computing per le attività e i servizi delle pubbliche amministrazioni;
  • e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali;
  • f) infrastrutturazione per favorire l’accesso alla rete internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, università, spazi urbani e locali pubblici in genere;
  • g) investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico e universitario, al fine di rendere l’offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti in atto nella società;
  • h) consentire l’utilizzo dell’infrastruttura di cui all’articolo 81, comma 2-bis, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, anche al fine di mettere a disposizione dei cittadini le loro posizioni debitorie nei confronti dello Stato contenute nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n.82 del 2005, e successive modificazioni;
  • i) individuare i criteri, i tempi e le relative modalità per effettuare i pagamenti in via informatica nonché le modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l’interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere per effettuare il pagamento.

Da ultimo, occorre segnalare un’ulteriore novità, in ambito digitale, introdotta dal provvedimento di conversione che non è destinata alle pubbliche amministrazioni. Infatti, in virtù del novellato art. 37 che aggiunge il comma 6 bis all’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2), è stato previsto che le imprese costituite in forma societaria che ometteranno l’indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata vedranno sospendersi dall’ufficio del registro delle imprese, in attesa dell’integrazione, per tre mesi la domanda di iscrizione. Ciò nonostante, è opportuno rilevare come tale disposizione operi esclusivamente in fase di iscrizione nel registro, mentre non è predisposta alcuna sanzione per le società già iscritte.

Una diversa considerazione suscitano, infine, le modifiche apportate in materia di dati personali dal D.l. n. 5/2012 e dalla sua legge di conversione. Queste riguardano, soprattutto, la controversa abolizione del Documento Programmatico per la Sicurezza, di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Nonostante le critiche mosse al Legislatore da alcuni commentatori, infatti, non è stata rimossa la disposizione contenuta all’art. 45 del D.l. n. 5/2012 che solleva le imprese dall’obbligo di predisporre e aggiornare il DPS.

*dott.ssa Sarah Ungaro – Digital&Law Department www.studiolegalelisi.it

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