Agenda digitale: serve davvero una nuova Carta d’identità elettronica?

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Nell’ambito della collaborazione editoriale tra FPA e lo Studio legale Lisi, una riflessione in merito alle recenti disposizioni circa l’emissione, da parte dei Comuni, della nuova Carta d’identità elettronica. La nuova normativa riguarda gli Enti che già rilasciavano la CIE, mentre gli altri dovranno attendere il piano che verrà predisposto da una
Commissione interministeriale creata
ad
hoc.

7 Gennaio 2016

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Sarah Ungaro, Digital&Law Department - Studio legale Lisi

È di pochi giorni la pubblicazione del nuovo decreto del Ministero dell’Interno del 23 dicembre 2015 che definisce le modalità tecniche di emissione della nuova Carta d’identità elettronica [1], in attuazione del Decreto Legge n. 78/2015, nel quale si era ribadito che l’emissione della Carta d’Identità Elettronica fosse riservata al Ministero dell’Interno, come già stabilito dalla Legge 106/2011 (che aveva già modificato in tal senso il D.L. 31 gennaio 2005, n. 7).

Occorre ricordare che con lo stesso DL 78/2015 si era provveduto anche ad abrogare i commi 2 e 3 dell’art. 10 del D.L. n. 70/2011, relativi al famigerato Documento Digitale Unificato (DDU) che avrebbe dovuto sostituire le funzionalità di Carta d’identità elettronica (CIE) e tessera sanitaria, ma che non è mai venuto alla luce.

Ad arricchire il feuilleton normativo sul destino della Carta d’identità elettronica, interviene ora il decreto del 23 dicembre, che all’art.2 definisce le procedure di emissione della CIE, determinando le caratteristiche tecniche della piattaforma e dell’architettura logica dell’infrastruttura e disciplinando, inoltre, le modalità tecniche di produzione, distribuzione, gestione e supporto all’utilizzo della CIE.

Bisogna evidenziare innanzitutto che – nonostante la sperimentazione sia iniziata quasi vent’anni fa e la diffusione della CIE sia ancora “a macchia di leopardo” – in merito alle tempistiche di diffusione della nuova carta il decreto sembra contenere un’incongruenza: dispone infatti che la nuova CIE sia rilasciata a partire dai Comuni che già rilasciano la CIE[2], ai sensi dell’art. 7- vicies ter del DL 7/2005, mentre per i Comuni restanti, che attualmente rilasciano documenti d’identità cartacei, i tempi per l’avvio del processo di rilascio della nuova CIE dovranno essere in futuro definiti in un piano predisposto da una Commissione interministeriale creata ad hoc (nel decreto non è peraltro previsto alcun termine per la predisposizione di questo piano). Quindi, anziché provvedere alla regolare diffusione della Carta d’identità elettronica in tutti i Comuni italiani (con idoneo impiego di risorse), si è scelto di dotare di un nuovo strumento i cittadini che la CIE la hanno già, i quali – tra l’altro – dell’attuale documento elettronico, purtroppo, non hanno neanche potuto apprezzare l’utilità, tenuto conto dell’ imbarazzante carenza di servizi predisposti per l’accesso e l’autenticazione mediante CIE, ai sensi dell’art. 64 del CAD .

Nello specifico, nell’Allegato B al nuovo decreto si prevede che gli operatori dei Comuni accedano al sistema CIEonline[3] secondo modalità di autenticazione forte basata sull’uso di smart card . Una volta verificata l’identità del richiedente nei modi stabiliti dalla legge, gli operatori dei Comuni dovranno creare una richiesta di rilascio della CIE attraverso le apposite postazioni collegate con il sistema CIEonLine. Inserito il codice fiscale del richiedente, il CIEonLine provvede alla sua verifica e all’estrazione dei dati anagrafici del cittadino presso l’ANPR.

Il sistema CIEonLine, a fronte della richiesta inserita dall’operatore, effettua in tempo reale la verifica dell’assenza di eventuali motivi ostativi al rilascio attraverso il sistema di servizi per il circuito di emissione della CIE (SSCE). In caso di esito positivo, il sistema CIEonLine comunica al Comune il numero della pratica, dando indicazione di procedere con la successiva fase di acquisizione dei dati del richiedente.

Diversamente, in caso di esito negativo, il sistema CIEonLine interrompe la procedura, segnalando al Comune le anomalie riscontrate e le eventuali azioni correttive.

Con l’esito positivo delle verifiche dei dati del richiedente, il Comune procede all’acquisizione dei dati biometrici relativi all’immagine del volto e delle impronte digitali , della firma autografa, dell’autorizzazione o meno all’espatrio, del consenso o del diniego alla donazione di organi o/e tessuti, degli eventuali indirizzi di recapito della CIE o di contatto del richiedente per ricevere comunicazioni inerenti allo stato di avanzamento del processo di rilascio della CIE, nonché dell’indirizzo di spedizione della stessa CIE.

Un volta completata la raccolta dei dati del richiedente, l’operatore del Comune conferma l’ordine di produzione al sistema CIEonLine e, nelle more della consegna della CIE, rilascia al richiedente la ricevuta della richiesta, comprensiva del numero della pratica, unitamente alla prima parte dei codici PIN/PUK associati alla CIE stessa, al fine di permettere allo stesso richiedente di seguire online lo stato della pratica, accedendo al sito del sistema CIEonLine.

Inoltre, è utile evidenziare che l’acquisizione da parte del Comune dei dati biometrici del cittadino avviene in conformità alla “Guida tecnica per garantire la qualità e l’interoperabilità degli elementi biometrici nei documenti elettronici di identità”, pubblicata nel giugno 2013 dall’Agenzia per l’Italia Digitale, ma soprattutto che il Comune è tenuto a trasmettere i dati biometrici acquisiti al SSCE [4] attraverso il sistema CIEonLine mediante canale sicuro e senza conservarli in loco .

<p In conclusione, nella speranza che questa nuova CIE si riveli davvero un utile strumento per l’autenticazione online dei cittadini e la fruizione di servizi in modalità digitale, è auspicabile che il nostro legislatore si premuri di dotare anche i Comuni italiani delle risorse necessarie, per evitare che questo non diventi l’ennesimo – inutile – strumento che racconta di un’Agenda digitale italiana fatta solo di orpelli e buone intenzioni mai realizzate.



[1] L’elemento peculiare della nuova carta d’identità è rappresentato dal dato biometrico che verrà acquisito per il rilascio della stessa. Infatti, l’Amministrazione interessata effettuerà l’acquisizione di determinate informazioni del cittadino richiedente, tra cui:

a) elementi biometrici primari, ossia l’immagine del volto del titolare della CIE;

b) elementi biometrici secondari, ossia l’immagine delle impronte digitali del titolare della CIE;

c) firma autografa nei casi previsti;

d) dato relativo all’autorizzazione o meno all’espatrio;

e) dato facoltativo relativo alla volontà di donazione o diniego di organi e/o di tessuti;

f) eventuali indirizzi di recapito della CIE o di contatto del richiedente per ricevere comunicazioni inerenti allo stato di avanzamento della pratica di rilascio della CIE.

[2] In tema, all’art. 4 del decreto del 23 dicembre 2015 si prevede che la nuova CIE possa essere richiesta, anche prenotandosi al portale del CIEonLine, in caso di:

a) primo rilascio;

b) smarrimento o furto della CIE o della carta d’identità in corso di validità, previa presentazione della relativa denuncia;

c) deterioramento della CIE o della carta d’identità.

Sarà, poi, compito dell’Amministrazione verificare l’identità del richiedente e accertare l’assenza di eventuali motivi ostativi al rilascio delle CIE.

[3] L’infrastruttura informatica e di rete che rende disponibili i servizi di supporto al processo di emissione e gestione della CIE, componente della piattaforma e dell’infrastruttura per l’emissione della CIE.

[4] Sistema di servizi del CNSD (Centro Nazionale dei Servizi Demografici) per il circuito di emissione della CIE, componente della piattaforma e dell’infrastruttura per l’emissione della CIE.

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