Gare telematiche, l’efficienza è un mito: per colpa di cattive norme e cattive prassi

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Occorre una reale semplificazione normativa con una chiara clausola di
salvaguardia: se si può acquistare lo stesso bene/servizio al di fuori della
piattaforma con un miglior rapporto qualità/prezzo deve essere
sempre consentito

18 Gennaio 2016

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Stefano Ricci, Università degli Studi dell’Insubria e Alice Castrogiovanni, avvocato

La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione è senz’altro lo strumento più adatto per migliorare l’efficienza e la trasparenza dell’azione pubblica, oltre alla performance stessa dell’Amministrazione, in quanto consente ai privati di accedere più facilmente alle procedure bandite dalla PA. In breve, i vantaggi delle gare telematiche possono riassumersi nei seguenti:

  • dematerializzazione di tutti i documenti di gara, con conseguente riduzione dei tempi di pubblicazione e dei costi delle procedure ad evidenza pubblica;
  • riduzione dei tempi della procedura e delle sedute di gara;
  • segretezza della documentazione trasmessa;
  • utilizzo della PEC quale strumento per effettuare le comunicazioni imposte dal Codice dei contratti pubblici;
  • tracciabilità di tutte le operazioni svolte dalla Commissione di gara (ed infatti, tutte le attività eseguite vengono tracciate e registrate dalla piattaforma);
  • trasparenza delle comunicazioni attraverso l’attribuzione di un codice identificativo;
  • possibilità di accentrare tutti gli acquisti presso un’unica Centrale di Committenza;
  • conoscenza in tempo reale del costo sostenuto dall’Amministrazione per l’acquisto di beni e servizi.

La digitalizzazione dell’Amministrazione, prima ancora di essere un modulo organizzativo efficace, risponde ad uno specifico obbligo di matrice europea. Si pensi, infatti, al Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/ 2005), alla Direttiva n. 93/38/CEE e alla Direttiva 2004/18/CE (artt. 42- 54) che regolamentano la digitalizzazione della PA, secondo i principi europei di imparzialità e trasparenza, al fine di rendere effettivamente accessibili le informazioni, nonché la circolazione delle stesse e la conoscenza dei procedimenti amministrativi.

Questo in teoria. In pratica, cattive leggi e cattive prassi impediscono qualsiasi speranza di miglioramento.

Cattive leggi: comma 450 dell’art.1 dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (cosiddetta legge di stabilità 2013): “ Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento ”.

Chiaro, no? Direi di no.

Quindi occorre una reale semplificazione normativa con una chiara clausola di salvaguardia: se si può acquistare lo stesso bene/servizio al di fuori della piattaforma con un miglior rapporto qualità/prezzo, a mio giudizio deve essere sempre consentito. Si tratta, ovviamente e come spiegheremo in seguito, di rendere trasparente sia l’aggiudicazione sia la successiva erogazione del bene/servizio.

Cattive prassi.

Le principali piattaforme di e-commerce come si garantiscono lo strepitoso successo di questi anni? Certamente grazie alla possibilità di confrontare in modo rapido e trasparente una infinità di offerte e farsi orientare dalla piena trasparenza dei costi (compresi quelli di consegna del bene, se materiale).

Ma, soprattutto, attraverso una estrema semplicità di registrazione/attivazione degli utenti coinvolti (sia dal lato dell’offerta, sia dal lato della domanda) e attraverso un sistema di feedback che consente di valutare non solo l’aspetto economico, ma anche il fondamentale aspetto qualitativo di una transazione commerciale. Perché l’aspetto qualitativo riverbera poi inevitabilmente su quello economico.

E’ abbastanza chiaro che entrambi questi profili, oggi, sono carenti. E’ difficile accedere alle piattaforme della PA ed è molto difficile per chi è “vittima” della PA fornire dei feedback negativi che siano effettivamente presi in considerazione. Eppure oggi l’informatica lo consentirebbe tranquillamente.

Si parla spesso della necessità di operare un’effettiva spending review nel settore pubblico, tuttavia il taglio delle spese, perché possa dare risultati concreti, deve essere sorretto da una visione unitaria che non rinunci alla qualità dei servizi erogati ai cittadini secondo i principi di semplificazione ed efficienza dell’apparato amministrativo. Sotto questo profilo, con particolare riferimento al settore degli appalti pubblici, l’implementazione delle nuove tecnologie informatiche permette di raggiungere vari obiettivi, a patto di non creare mostruosi ibridi burocratici-digitali.

Quindi bisogna garantire effettivamente l’accesso alle procedure ad evidenza pubblica a tutti gli operatori economici interessati , superando le difficoltà legate ad un’impostazione delle piattaforme di riferimento non in linea con gli standard a cui anche il privato cittadino è abituato.

Inoltre, l’uso dell’informatica migliora l’efficienza della pubblica amministrazione solo se consente di valutare appieno anche la qualità dei beni e dei servizi offerti e questo può avvenire facendo circolare le informazioni anche dopo l’aggiudicazione, con un sistema di feedback – anche da parte dei fruitori dei servizi – che deve essere pensato ed implementato nel minor tempo possibile.

Il paradosso è che non c’è nulla da inventare, basta copiare.

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