Legge 190/2012: la lotta alla corruzione diventa digitale

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Per combattere corruzione e illegalità il principale strumento messo in atto dal Legislatore i la pubblicità dell’attività delle PA sui rispettivi siti istituzionali. Nell’ambito della collaborazione con lo Studio Legale Lisi proponiamo un utile articolo in cui Sarah Ungano analizza i nuovi obblighi introdotti dalla legge 190 del 2012 pubblicata in Gazzetta Ufficiale la settimana scorsa.

20 Novembre 2012

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Sarah Ungaro*

Articolo FPA

Per combattere corruzione e illegalità il principale strumento messo in atto dal Legislatore i la pubblicità dell’attività delle PA sui rispettivi siti istituzionali. Nell’ambito della collaborazione con lo Studio Legale Lisi proponiamo un utile articolo in cui Sarah Ungano analizza i nuovi obblighi introdotti dalla legge 190 del 2012 pubblicata in Gazzetta Ufficiale la settimana scorsa.

La legge n. 190/2012 introduce nuove misure per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella PA. Condizione fondamentale per raggiungere tale obiettivo sarà assicurare i livelli essenziali di trasparenza nell’operato amministrativo, anche attraverso la pubblicità dell’attività delle pubbliche amministrazioni sui rispettivi siti istituzionali.

In effetti, già ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 150/2011, la trasparenza è definita come «accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione».

Il principale strumento attraverso cui il Legislatore intende conseguire maggiori livelli di trasparenza nell’agire amministrativo è, dunque, la pubblicità dell’attività delle PA sui rispettivi siti istituzionali. Per perseguire efficacemente tale obiettivo, la Legge 190/2012 dispone innanzitutto che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.150) operi quale Autorità nazionale anticorruzione.
Alla Commissione sono affidati i poteri di vigilanza e di controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole in materia di trasparenza dell’attività amministrativa.

Con specifico riferimento a tali funzioni di vigilanza e controllo, la Commissione (ossia l’Autorità nazionale anticorruzione) esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni; ordina inoltre l’attuazione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di prevenzione della corruzione adottati dalle PA e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa; dispone la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. Sul punto, è importante porre in evidenza che all’esito di queste verifiche la Commissione e le amministrazioni interessate dovranno dare notizia, nei rispettivi siti web istituzionali, dei provvedimenti adottati.

La Legge 190/2012 dispone, poi, ulteriori obblighi di pubblicità sui siti web istituzionali.

Infatti, alla stregua del comma 14 dell’art. 1 della Legge in commento, entro il 15 dicembre di ogni anno il Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà pubblicare, nel sito web dell’amministrazione, una relazione recante i risultati dell’attività svolta e dovrà trasmetterla all’organo di indirizzo politico dell’amministrazione.
Inoltre, al successivo comma 15, si prescrive che, al fine di assicurare i livelli essenziali di trasparenza dell’attività amministrativa, dovranno essere pubblicati nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini.

In particolare, le stesse PA dovranno assicurare tali livelli essenziali di trasparenza in riferimento ai procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.

Con specifico riferimento poi ai procedimenti di cui alla lett. b) del comma 16 dell’art. 1, il successivo comma 32 dello stesso articolo precisa che «le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione».

Inoltre, per quanto concerne l’efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali, la Legge 190/2012 istituisce presso ogni prefettura l’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L’iscrizione nei citati elenchi, tenuti presso la prefettura della provincia in cui l’impresa ha sede, soddisfa i requisiti per l’informazione antimafia necessari per l’esercizio della relativa attività.

 

Da ultimo, occorre rilevare che il comma 35 dell’art. 1 della Legge in commento contempla la delega al Governo per l’adozione di un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

 

*dott.ssa Sarah Ungaro – Digital & Law Department (www.studiolegalelisi.it)

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