Cad, ecco le definizioni ambigue: i rischi dell’incertezza

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Il Ministero e il Parlamento nell’ambito dei lavori preparatori hanno mostrato una forte attenzione agli impulsi provenienti dagli stakeholder e in particolare dalle professioni giuridiche. Tuttavia vi è la necessità di proseguire il lavoro, per chiarire e in qualche caso completare le norme, facendo in modo che talune locuzioni presenti nel nuovo testo non generino incertezza e prassi applicative non corrette

10 Ottobre 2016

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Michele Nastri, presidente Notartel e consigliere CNN

Il nuovo CAD mostra chiaramente l’intento di imprimere una forte spinta al processo di digitalizzazione della PA, e di aprire finalmente la strada a una nuova dimensione nei rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione. La riforma – frutto delle modifiche e integrazioni apportate dal Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, pubblicate in Gazzetta ufficiale lo scorso 13 settembre – introduce importanti novità anche su numerosi aspetti che interessano l’attività notarile.

Il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e il Parlamento, nell’ambito dei lavori preparatori, hanno mostrato una forte attenzione agli impulsi provenienti dagli stakeholder e in particolare dalle professioni giuridiche. Il giudizio complessivamente positivo sugli intenti che hanno animato la redazione sul nuovo CAD si unisce, d’altra parte, alla necessità di proseguire il lavoro, per chiarire e in qualche caso completare le norme, facendo in modo che talune locuzioni presenti nel nuovo testo non generino incertezza e prassi applicative non corrette.

Garantire la sicurezza della firma autografa digitale

E’ il caso dell’espressione “firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti”, prevista dall’articolo 21 comma 2-ter per la contrattazione elettronica facente capo ai pubblici ufficiali non notai.

Il rischio è che una simile definizione possa portare a ritenere legittima l’acquisizione a mezzo scanner della firma autografa.

La sottoscrizione autografa consiste, invece, in un processo multiplo e complesso, composto da diversi parametri che consentono di valutare oltre al tratto, e quindi alla forma grafica, la pressione impressa dal sottoscrivente, la velocità di scrittura, la direzione dei tratti e altri elementi. La semplice scansione non è in grado di garantire questo tipo di rilevazione, limitandosi al semplice tratto e facendo perdere tutti gli altri parametri che consentono un’autenticazione molto più certa e sicura.

Permane la nozione di documento informatico

Altro aspetto rilevante della riforma del CAD è la permanenza nel nostro ordinamento della nozione di documento informatico, il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. In alcune bozze circolate nell’ambito dei lavori preparatori, infatti, l’istituto del documento informatico risultava soppresso, e compreso nella più ampia e vaga nozione di documento elettronico prevista dal regolamento europeo.

Il nuovo codice, recependo la richiesta avanzata dal Notariato e da altri operatori, distingue la specificità del documento informatico quale “documento giuridicamente rilevante”, nel più ampio genere del documento elettronico.

Questa precisazione permette un miglior coordinamento fra le norme contenute nel nuovo CAD e nel Regolamento eIDAS con quanto è prescritto dal articolo 2712 del c.c., da sempre dedicato all’efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche e informatiche, basate su strumenti di rappresentazione di fatti o cose che prescindono dalla scrittura e talvolta dalla stessa dichiarazione del soggetto (“Le riproduzioni fotografiche, informatiche e cinematografiche, le registrazioni fonografiche ed ogni altra riproduzione meccanica di fatti o cose assumono l’efficacia di piena prova, se il soggetto contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”).

L’articolo 21 del nuovo CAD attribuisce al documento informatico sottoscritto con firma elettronica il valore di forma scritta: è un grande cambiamento rispetto alla norma precedente che lasciava al giudice una simile valutazione. Adesso, in base alla valenza giuridica del documento da sottoscrivere, viene specificata la tipologia di firma richiesta – avanzata, digitale, qualificata – affinché il contratto sia valido.

L’intervento sull’articolo 22 sancisce invece l’abolizione del comma che prevede per tutti i documenti analogici originali “unici” l’obbligo della conservazione dell’originale o, in alternativa, l’obbligo di far attestare per le copie prodotte a seguito di conservazione sostitutiva, la loro conformità all’originale da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, attraverso una specifica dichiarazione da questi firmata digitalmente e allegata al documento informatico. L’obbligo, in base a quanto disposto dal comma 5, permane “in ragione di esigenze di natura pubblicistica” per talune tipologie di documenti analogici originali unici, da individuarsi con apposito DPCM.

Le copie analogiche del documento informatico

La riforma interviene in modo incisivo per regolamentare quanto riguarda le copie analogiche del documento informatico. In particolare, l’articolo 23 del CAD modifica la disciplina del cosiddetto “timbro digitale” o “contrassegno”, stabilendo che anche i notai, come le Pubbliche Amministrazioni, possono utilizzare sulla copia cartacea di un documento informatico un contrassegno apposto a stampa (il “glifo”), che consente di accedere al documento informatico e di verificare la corrispondenza delle due versioni.

Il timbro digitale consiste in un insieme di differenti segni grafici, che rappresentano una riproduzione in codice – realizzata attraverso il “glifo” – del documento informatico. Specifici sistemi automatizzati, di piccole dimensioni e quindi facilmente apponibili anche su un normale foglio di carta, permettono di decodificare il “timbro digitale” e quindi di leggere il documento informatico. Questo sistema consente di ovviare al problema della perdita, determinata dalla stampa e dal cambio di supporto, di tutti quei contrassegni di validità intrinsecamente legati alla natura digitale del documento e che ne caratterizzano il valore probatorio e l’efficacia.

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