Documento informatico, ecco che cosa cambia

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11 Febbraio 2016

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Andrea Lisi, presidente ANORC e Sarah Ungaro, Digital&Law Department*

Interessanti novità in tema di valore probatorio del documento informatico sottoscritto con una firma elettronica emergono dallo schema di decreto di modifica al Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005), licenziato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri. A nostro avviso è opportuno premettere che non si sentiva una particolare esigenza di ulteriori modifiche in materia e forse la stessa legge delega non era stata pensata per questa possibilità. In verità, le conseguenze effettive di tali modifiche appaiono non particolarmente significative, ma rischiano in ogni caso di generare dubbi interpretativi su una materia molto delicata e sulla quale si sente da tempo l’esigenza di un minimo di necessaria sedimentazione.

> Questo articolo fa parte del dossier “Speciale CAD, grandi firme commentano il codice della PA digitale”

Il nuovo impianto che sembra emergere da queste ultime modifiche andrebbe ovviamente letto alla luce dell’intervenuta emanazione delle Regole tecniche sulla formazione del documento informatico, adottate con il DPCM 13 novembre 2014, che ha contribuito senza dubbio non solo a completare il quadro normativo, ma anche a segnare una nuova cesura rispetto a una concezione del documento informatico come “carta informatica”, in favore di una concezione più “dinamica” dello stesso, di fatto maggiormente rispondente all’esigenza di attribuire dignità e rilevanza giuridica a quei “flussi di bit” di cui ora è sancita l’idoneità a costituire un documento [1] (informatico), ai sensi dell’art. 3 delle citate Regole tecniche.

Proprio in tale prospettiva sembrano inserirsi le nuove disposizioni volte a valorizzare le caratteristiche oggettive peculiari del documento informatico e della firma elettronica, rispetto ai consueti concetti (propri del mondo cartaceo) di documento avente forma scritta che sia garantito nella sua provenienza da una sottoscrizione; concetti con i quali i giuristi si sono finora confrontati per attribuire un valore probatorio alle diverse fonti documentali.

In effetti, è innegabile che la disposizione presente nell’attuale formulazione dell’art. 21, che contempla esclusivamente l’attribuzione dell’efficacia della “scrittura privata” a un documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, risenta dell’impostazione rinvenibile nel codice civile dedicata alla forma scritta degli atti e che il Legislatore del 1942 non poteva che concepire come documenti cartacei sottoscritti con firma autografa [2].

Nello schema di decreto di modifica al CAD, invece, le disposizioni che si intendono introdurre contemplerebbero correttamente un esplicito riferimento non solo all’elemento della firma, che connota il legame sottoscrizione/scrittura privata (quindi in riferimento alla provenienza del documento da parte del soggetto che l’ha sottoscritto, il quale attraverso la sottoscrizione “fa proprio” il documento), ma anche una maggiore valorizzazione del documento ex se (a cui può essere associata qualsiasi tipologia di firma elettronica), relativamente al rapporto tra caratteristiche oggettive del documento informatico (ai sensi delle Regole tecniche del DPCM 13 novembre 2014) e attribuzione allo stesso del valore di forma scritta.

Nello specifico, dalla bozza finalmente resa disponibile in modo ufficiale, le nuove disposizioni dovrebbero prevedere all’art. 20 (la cui futura rubrica dovrebbe coerentemente recitare “ Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici” e non più solo “Documento informatico”), comma 1-bis, che “ l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio in relazione[3] alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità ”. Al contempo, all’art. 21 (“Documento informatico sottoscritto con firma elettronica”) si intende abrogare il comma 1 [4] e modificare il comma 2, il quale nella nuova formulazione dovrebbe prevedere che “ Fermo restando quanto previsto ai commi 2-bis e 2-ter, il documento informatico sottoscritto con firma elettronica, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 20, comma 3, soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria [5].

Dal dato letterale delle modifiche sembrerebbe emergere, dunque, questa nuova impostazione, tendente a valorizzare – nella disciplina relativa al valore probatorio del documento informatico – le caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità del documento informatico, in relazione alle quali attribuire allo stesso validità ed efficacia probatoria e in base alle quali valutare la sua idoneità a soddisfare il requisito di forma scritta, (slegando correttamente la “forma scritta” del documento informatico dal concetto della firma elettronica) [6].

Ovviamente a tale valutazione si affianca quella sul valore probatorio della firma elettronica eventualmente associata a quel documento (valutazione effettuata in base alle caratteristiche della firma elettronica utilizzata), o – più propriamente – al valore probatorio che è possibile attribuire alle caratteristiche oggettive relative all’associazione di quella firma elettronica al documento informatico. Proprio nella prospettiva della valorizzazione di tale legame tra documento e firma, dunque, sembrerebbe doversi leggere la nuova formulazione di queste disposizioni . In effetti, solo al documento informatico che presenti idonee caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità e che sia formato ai sensi delle Regole tecniche del DPCM 13 novembre 2014 è riconosciuta la forma scritta ; qualora poi a tale documento sia possibile ritenere oggettivamente associata una firma elettronica, anche avanzata o “semplice” [7] – purché, appunto, possa ritenersi sicura l’associazione della firma proprio a quel documento [8]a tale documento viene allora riconosciuta anche l’efficacia prevista dall’art. 2702 del codice civile.

Passando sul piano pratico dunque, questa nuova impostazione non sembra poter sconvolgere gli effetti che finora si sono ricollegati ai documenti informatici sottoscritti con le diverse tipologie di firme elettroniche contemplate dal nostro ordinamento, ma – al di là di una formulazione sicuramente migliorabile – le disposizioni normative che emergerebbero da questo schema di decreto di modifica al CAD in relazione al valore probatorio del documento elettronico, in particolare sottoscritto con una firma elettronica “semplice”, sembrerebbero tendere alla valorizzazione delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità non solo del documento, ma anche del legame che associa la firma al documento, privilegiando soprattutto la neutralità tecnologica delle soluzioni di firma elettronica semplice, che quindi non appare opportuno disciplinare con delle regole tecniche ad hoc, né questa necessità sembra effettivamente trasparire da un’attenta lettura della normativa come modificata nello schema di decreto appena pubblicato.


* Studio legale Lisi [ http://www.studiolegalelisi.it/ ]



[1] Dal latino Documentum dare: dare prova di.

[2] Pur con un’apertura verso le tecnologie allora offerte (si pensi al telegramma contenuto nell’art. 2705 c.c. o alla riproduzione fotografica prevista nell’art. 2719 c.c.).

[3] La scelta dell’espressione “in relazione” appare molto più vincolante di quella presente nell’attuale formulazione, in base alla quale si prevede che tale valutazione debba essere effettuata “tenuto conto” delle caratteristiche in questione.

[4] Che attualmente recita: “Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità”.

[5] Un’ulteriore disposizione introdurrebbe anche una specifica deroga per gli atti relativi al processo telematico, confermando, di fatto, l’anomalia segnalata in riferimento al DM 28 dicembre 2015, che sulla disciplina della modalità di attestazione di conformità delle copie introduce una deroga (a tutt’oggi illegittima) rispetto alle norme del CAD e delle Regole tecniche di cui al DPCM 13 novembre 2014, in quanto attualmente tale deroga non è espressamente prevista da una norma di rango primario. Sul punto, però, non si può non sottolineare che sia l’intervento di “rattoppo” normativo, sia la scelta di sottrarre i documenti del processo telematico alla disciplina generale del CAD e delle regole tecniche sollevano fortissime perplessità.

[6] In verità, questa corretta separazione tra forma scritta e sottoscrizione elettronica già poteva emergere da un’attenta lettura degli artt. 20 e 21 del CAD in combinato disposto con le attuali regole tecniche.

[7] Mentre è chiaro che qualora un documento informatico sia firmato con firma digitale, proprio in relazione alle caratteristiche oggettive dello strumento della firma digitale, le caratteristiche di identità (imputabilità giuridica del documento) e integrità (forma scritta) siano garantite direttamente da quello strumento utilizzato per sottoscrivere il documento.

[8]Associazione che – come già accennato – integra la valida sottoscrizione e comporta l’attribuzione al documento dell’efficacia della scrittura privata (in base all’art. 2702 c.c.), richiedendo quindi la proposizione di una querela di falso per contestare la provenienza del documento da parte di chi l’ha sottoscritto qualora questa venga riconosciuta o legalmente considerata come riconosciuta.

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