La PA senza carta e i suoi nemici

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In occasione della preparazione del Webinar sulle opportunità del CAD in programma il prossimo 24 novembre e che terrò personalmente, proviamo ad elencarne i tre principali e a vedere come contrastarli

21 Novembre 2016

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Carlo Mochi Sismondi @Carlomochisis

Parliamo da troppo tempo di documenti digitali e di gestione documentale che integri armonicamente tutti i passi, dalla creazione del documento alla sua conservazione, per tornare a parlare dei vantaggi economici, di efficienza, di sicurezza e di usabilità della conoscenza che derivano da una corretta implementazione dei processi. Quel che vediamo però è che spesso la “burocrazia difensiva”, la conservazione degli affezionati alla carta trova argomenti anche apparentemente convincenti per frenare tutto.

L’illustrazione, di Luciano Vandelli, è tratta da uno spassosissimo libretto di Camilleri del 1999 sulla congiura degli affezionati alla carta: lo trovate qui

In occasione della preparazione del Webinar sulle opportunità del CAD in programma il prossimo 24 novembre che trovate descritto qui e che terrò personalmente, proviamo ad elencarne i tre principali e a vedere come contrastarli (prenderò per questo in prestito, virgolettandole, anche alcune considerazioni dell’amico Andrea Lisi di ANORC [1]):

La legge non è chiara

In effetti il nuovo CAD non è chiaro in molti punti, ma su alcuni è invece chiarissimo. Riportiamo due stralci dell’art.12 rinnovellato e dell’art. 41 rinnovellato (neretti nostri):

Art.12: Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa

1. Le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l’effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui all’articolo 14-bis, comma 2, lettera b.

….

2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, garantendo l’interoperabilità dei sistemi e l’integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71

Art. 41 Procedimento e fascicolo informatico 1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione . Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 12, comma 2.

Insomma la legge è chiara: appellarsi ad una sua ambiguità non è né corretto né accettabile.

Non siamo obbligati, il CAD ci ha dato una sospensiva

Su questo rimando all’articolo di Lisi in nota. In sintesi possiamo dire che, seppure il legislatore non è stato affatto chiaro, niente di quanto scritto prima è sospeso, né è sospeso l’obbligo per le amministrazioni di produrre sempre e comunque documenti nativamente digitali. Nelle more della definizione delle regole tecniche valgono quelle già in vigore, ossia quelle del DPCM 13 nov. 2014. In particolare, ci ricorda Lisi, nell’art. 23ter il CAD precisa che “gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge”; nell’art. 41 si prevede che le PA formino gli originali dei propri documenti e registri con mezzi informatici secondo le disposizioni del codice e delle regole tecniche in vigore, senza eccezioni; e l’art. 41 precisa che le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Non ci sono soldi, la finanziaria ha tagliato del 50% l’informatica pubblica [2].

Non è vero. Dopo anni di continue riduzioni, nel 2015 la PA italiana ha aumentato dello 0,5% la propria spesa in tecnologie digitali, arrivando a 5,6 miliardi di euro. Tale valore è cresciuto grazie a un aumento degli investimenti (+2,9%). La Finanziaria 2016 prevede di aumentare e orientare tali investimenti, recuperando risorse grazie a una razionalizzazione del 50% delle spese correnti improduttive in tecnologie digitali della PA, da realizzare entro il 2018 Insomma non si potrà spendere per fare l’ennesimo datacenter invece di utilizzare quello che ci sono. Non si potrà farsi rifare un software che faccia la stessa cosa che fa quello di un’amministrazione omologa, ma si potrà investire in dematerializzazione, conservazione, formazione dei dipendenti, tecnologie compliant con la visione del piano triennale.

Inoltre Il nuovo codice dei contratti pubblici assegna ruoli specifici e spesso nuovi ai vari attori coinvolti nei processi di acquisto pubblico. Esso fornisce diverse opportunità di collaborazione tra PA e imprese che vogliano fare innovazione digitale. Per concretizzare tali opportunità è però necessario che entrambi modifichino il proprio modo di operare e acquisiscano nuove competenze.

Di tutto questo e molto altro, specie in merito alle opportunità che il CAD apre, vi parlerò nel Webinar in programma il prossimo 24 novembre che trovate descritto qui e che terrò personalmente.



[2] Mi sono giovato anche della ricerca recentissima “Pubblico e privato, un patto per l’Italia digitale” fatta dall’Osservatorio “Agenda Digitale” del Politecnico di Milano

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