Green Pass per tutti i lavoratori: come prepararsi

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Dal 15 ottobre per i dipendenti pubblici quella in presenza torna ad essere la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. E, come nel privato, anche i datori di lavoro pubblici devono definire le modalità organizzative per verificare il possesso del green pass, necessario per il rientro negli uffici. In attesa della versione definitiva delle Linee guida per le verifiche sulla certificazione verde e la gestione di controlli e sanzioni, ecco punti rilevanti e nodi da sciogliere

7 Ottobre 2021

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Patrizia Cardillo

Esperta di Protezione dati personali, Coordinatrice del Network dei RPD delle Autorità indipendenti

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Nel pubblico impiego la data del 15 ottobre 2021 segna la fine dello “smart working emergenziale” e il ritorno al lavoro in presenza, che torna ad essere, come stabilisce il DPCM 23 settembre 2021, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. Termina così la fase emergenziale anche per il rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche che devono operare al massimo delle proprie capacità per sostenere cittadini e imprese nelle attività connesse allo sviluppo delle attività produttive e all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, al fine di assicurare il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da Covid19, devono definire le modalità organizzative per la pianificazione delle verifiche del possesso della certificazione verde (o green pass), obbligo introdotto da decreto legge 21 settembre 2021, n. 127[1] per l’accesso ai luoghi di lavoro.

Appare evidente che il soggetto che deve porre in essere tale temporaneo adempimento – dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 – sia proprio quel datore di lavoro già individuato dal D.Lgs. 81/08, che assume su di sé tutti gli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e potrà agire con il supporto della sua struttura, quel Servizio prevenzione e protezione presente e attivo da tempo in ogni realtà lavorativa[2].

Il ritorno al lavoro in presenza avverrà sicuramente con gradualità ma occorrono regole per il corretto ed omogeneo funzionamento della macchina organizzativa, non semplice sia per le ovvie esigenze di armonizzazione sia per i numeri di soggetti coinvolti e l’impatto che avrà sulla vita di tutti noi. E su questo punto deve emergere chiaro proprio il rapporto tra il lavoro agile (sia pur residuale) e il possesso del green pass da parte dei lavoratori, oltre a risolvere perplessità e dubbi che sono stati da più parte sollevati. Non trascurabile, infine, l’impatto sul tema tutela dei dati del lavoratore.

Le risposte potranno sicuramente venire dalle Linee guida previste all’art. 1, comma 5 dello stesso DL 127/21 che, unitamente ai chiarimenti per la trasmissione al Prefetto delle segnalazioni delle inadempienze, proprio in queste ore sono in attesa della stesura finale, dopo aver ricevuto parere favorevole dalla Conferenza unificata.  

Vediamo insieme i punti più rilevanti.

I soggetti interessati

  • tutti i lavoratori che devono accedere ai luoghi di lavoro, a qualunque titolo presenti (compresi i volontari, gli stagisti o i praticanti), anche lavoratori autonomi o dipendenti di società esterne (tipicamente ditte di vigilanza e di pulizie)[3];
  • sono fatti salvi solo i soggetti espressamente esentati dalla campagna vaccinale per motivi sanitari documentati da una certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021;
  • il mancato possesso del green pass può essere dal lavoratore comunicato al datore di lavoro o accertato sulla base dell’apposita procedura adottata e resa disponibile a tutti i lavoratori;
  • non appare possibile utilizzare la modalità dello smart working per i lavoratori non in possesso di green pass in quanto elusivo dell’obbligo di legge.

I datori di lavoro

  • devono assicurare il rispetto delle prescrizioni;
  • devono dare ampia pubblicità ed informazione ai lavoratori (interne ed esterni) delle modalità organizzative delle verifiche (rete intranet, bacheca, informativa diretta);
  • devono integrare l’informativa sulle modalità del trattamento dei dati personali e sulle garanzie per la sua minimizzazione, oltre alle altre informazioni di cui all’art. 13 del GDPR;
  • le verifiche devono essere eseguite, prioritariamente, al momento dell’accesso. Possono essere effettuate, quindi, anche a campione previa definizione dei criteri di scelta;
  • relativamente al trattamento dei dati, occorre definire i rapporti tra Ministro della salute (il titolare dei dati sanitari?) e i datori di lavoro (responsabili dei trattamenti?). Deve essere aggiornato il Registro delle attività di trattamento e posti in essere eventuali ulteriori adempimenti necessari;
  • devono essere individuati, autorizzati con atto formale e formati i soggetti deputati alle attività di verifica (anche soggetti esterni all’organizzazione) e dell’eventuale contestazione delle violazioni sui quali ricade anche l’onere della comunicazione al Prefetto per l’applicazione delle sanzioni. Tale fase, distinta da quella della materiale verifica, potrebbe rimanere in carico al dirigente responsabile della struttura di vertice che ne organizza le modalità di svolgimento;
  • devono definite le conseguenze sul rapporto di lavoro. Fermo restando il diritto alla conservazione del posto il DL 127/21 ne consegue la sospensione dello stipendio e di ogni altro emolumento (compresi i contributi previdenziali ed assistenziali); il dipendente che comunque accede ai luoghi di lavoro senza green pass è altresì soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dai rispettivi ordinamenti.

Le modalità

  • occorre far riferimento a quanto previsto dal DPCM del 17 giugno 2021, in particolare mediante la scansione del QR code tramite la App “VerificaC19” disponibile gratuitamente;
  • non possono essere usate piattaforme se non previa attivazione della procedura già attuata per le strutture scolastiche, ne device privati;
  • i dati non possono essere trattenuti ne possono essere richieste informazioni ulteriori (tipologia di vaccino o scadenza);
  • occorre definire le modalità dei controlli per i lavoratori fuori sede o in missione.

Le sanzioni

Sono previste per:

  • i lavoratori con due diverse fattispecie e modalità:
    • i lavoratori che comunicano di essere senza green pass o ne sono privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro: assenza ingiustificata senza retribuzione né altri emolumenti o compensi, ma con diritto alla conservazione del posto;
    • i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro violando l’obbligo sono in aggiunta soggetti alle conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti;
  • i datori di lavoro che non adottano le misure organizzative.

Sul punto occorrerà anche chiarire procedure e garanzie di contradittorio e di difesa.

La riflessione è aperta.


[1] Cfr. il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, ha esteso, a partire dal 15 ottobre 2021, a tutti i lavoratori pubblici e privati l’obbligo di possedere e di esibire – per accedere ai luoghi di lavoro- la certificazione verde (il cosiddetto green pass). Sono esclusi dall’obbligo i soli soggetti esenti dalla campana vaccinale per motivi sanitari.

[2] Cfr. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art.2, c.1, lett. b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165(N), per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;

[3] Cfr. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art.2, c.1, lett. a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549(N), e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo1° dicembre 1997, n. 468(N), e successive modificazioni;

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