Smart Working: tutte le novità introdotte dal decreto “Cura Italia”

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L’emergenza nata con la diffusione del Covid-19 ha fatto in modo che lo Smart Working progredisse in maniera esponenziale in pochissimo tempo. Vediamo quali sono le misure introdotto per il Lavoro Agile nel decreto legge 17 marzo 2020 numero 18, cosiddetto “Cura Italia”

18 Marzo 2020

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Maurizio Costa

Content Officer FPA

Photo by Mikhail Pavstyuk on Unsplash - https://unsplash.com/photos/EKy2OTRPXdw

Il decreto legge “Cura Italia”, il numero 18 del 17 marzo 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il testo, oltre alle misure per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale e per il sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese per contrastare l’emergenza Covid-19, contiene anche dei riferimenti allo Smart Working. Vediamo nel dettaglio le misure che verranno adottate con questo decreto legge.

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Articolo 39: disposizioni in materia di Lavoro Agile

All’articolo 39 del già citato decreto legge, troviamo il primo riferimento allo Smart Working. Viene stabilito che fino al 30 aprile 2020, “i lavoratori dipendenti disabili […] o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità […] hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile […] a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione”.

Naturalmente, così come stabilisce la legge numero 81 del 2017 sullo Smart Working, ai lavoratori “del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile”.

Articolo 74: misure per la funzionalità delle Forze di polizia e altri corpi

Oltre ai fondi per famiglie e imprese, il decreto legge prevede lo stanziamento di fondi per forze di Polizia, Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno.

Per quello che riguarda il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, vengono stanziati 3 milioni di euro “per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici […] nonché per l’acquisto di prodotti e licenze informatiche per il Lavoro Agile”.

Lo stesso vale per il Ministero dell’interno, anche nell’articolazione territoriale delle Prefetture. In questo caso, viene stanziato un milione di euro per le stesse finalità.

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Art. 75: acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del Lavoro Agile

In questo articolo si stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici, così come stabilito dall’articolo 3 del decreto legislativo numero 50 del 18 aprile 2016, “nonché le autorità amministrative indipendenti […] in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione […] sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa»”.

I termini e le procedure dei bandi, in emergenza, non possono essere rispettati e una spinta di questo genere per l’acquisto di beni e servizi informatici può certamente dare un forte impulso alla nascita dello Smart Working nelle PA e soprattutto alla stabilizzazione futura di questa pratica lavorativa.

Art. 87: misure straordinarie in materia di Lavoro Agile

Così come già stabilito dalla direttiva 2/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione, il decreto legge sottolinea che “il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni” in modo tale da limitare la presenza di personale negli uffici e a prescindere dagli accordi individuali già stilati.

Nel caso in cui il Lavoro Agile non possa essere adottato “le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva”.

Escluse anche queste possibilità, il personale potrà essere esentato dal servizio. In questo caso “il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista”.

Leggi il testo integrale del decreto legge

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