Responsabili per la transizione al digitale: che cosa ci dicono i dati di IPA

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La circolare del Ministro Bongiorno rimette al centro dell’attenzione la nuova figura prevista dal novellato articolo 17 del CAD. Nell’ottobre del 2017, la Relazione finale della Commissione d’inchiesta sulla digitalizzazione della PA aveva evidenziato i ritardi da parte delle PA nell’individuazione del responsabile per la transizione. A quasi un anno dalla pubblicazione della Relazione, abbiamo controllato i dati di Indice Pubbliche Amministrazioni, e abbiamo scoperto che…

3 Ottobre 2018

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Andrea Baldassarre

Responsabile Area Content Development FPA

Il 28 luglio 2017, nel commentare i lavori della Commissione di inchiesta sulla digitalizzazione della PA sulle pagine di AgendaDigitale.eu, Paolo Coppola sottolineava come la sistematica inosservanza delle norme da parte della PA fosse uno dei principali fattori di rallentamento dei processi di trasformazione digitale[1].

Pochi mesi dopo, esattamente il 26 ottobre dello stesso anno, la Commissione presieduta dall’ex onorevole del PD avrebbe messo in evidenza i gravi ritardi accumulati dalle amministrazioni italiane nell’attuazione dell’art. 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale, innescando un vivace dibattito tra gli addetti ai lavori sulla nuova figura del Responsabile per la Transizione digitale.

È passato quasi un anno dalla pubblicazione di quel documento, e nel corso di questo lasso di tempo l’attenzione per il tema ha lasciato progressivamente spazio ad altri aspetti inerenti i percorsi di attuazione della strategia digitale italiana e del Piano triennale per l’informatica pubblica.

La circolare n. 3 del 1° ottobre 2018 adottata dal Ministro Bongiorno riporta però sotto la luce dei riflettori la questione. Nella circolare si ribadisce infatti l’importanza dell’individuazione della figura del responsabile per la transizione al digitale ai fini della crescita digitale italiana, e si annovera l’applicazione dell’art. 17 del CAD da parte di tutte le PA tra le azioni a cui il nuovo Governo intende dare corso nei prossimi mesi.

Il quadro normativo

L’introduzione della figura del Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) ha sicuramente rappresentato uno degli elementi di novità più interessanti tra quelli previsti dagli interventi di revisione del CAD approvati nel corso della passata legislatura[2].

Con le modifiche apportate all’articolo 17 del CAD, l’obbligo di individuare un’apposita struttura in grado di garantire l’attuazione delle linee strategiche sulla digitalizzazione definite dal Governo, previsto sin dalla prima versione del Codice, si è infatti arricchito di alcuni elementi di particolare rilevanza strategica, alcuni dei quali sono espressamente richiamati dalla stessa circolare del Ministro.

Oltre all’estensione dell’obbligo a tutte le PA (originariamente era limitato alle sole amministrazioni centrali), la nuova formulazione dell’art. 17 parla espressamente di un ufficio cui affidare “la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione”, riconoscendo l’importanza di un approccio orientato al digitale nella definizione dei processi, nell’organizzazione delle risorse e nella definizione delle priorità e delle strategie dell’ente (Cfr. Paolo Coppola).

Oltre a stabilire che il responsabile di tale ufficio debba essere dotato di “adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali”, la versione novellata dell’art 17 stabilisce che nello svolgimento dei compiti relativi alla transizione, questo risponde direttamente all’organo di vertice politico, o in assenza di quest’ultimo, al vertice amministrativo dell’ente.

La circolare del primo ottobre

Secondo la circolare del 1° ottobre scorso, proprio la dipendenza dall’organo politico “denota la volontà del legislatore di ricondurre immediatamente al vertice dell’amministrazione la governance della transizione del Paese al digitale, attraverso la realizzazione di servizi pubblici rivisitati in un’ottica che ne preveda la piena integrazione con le nuove tecnologie e non più la giustapposizione di queste ultime alle esistenti forme di organizzazione”.

L’importanza strategica del nuovo ufficio era già stata ribadita dallo stesso Piano triennale per l’informatica pubblica, che individua nel RTD “il principale interlocutore di AgID per il monitoraggio e il coordinamento delle attività di trasformazione digitale”[3], stabilendo il termine ultimo per la sua nomina entro la fine del 2017[4].

La mancata attuazione dell’art. 17

Eppure, la circolare mette nuovamente in evidenza come, dalla data di entrata in vigore dell’obbligo di nomina del RTD (14 settembre 2016), “ad oggi, risulta che soltanto un numero limitato di amministrazioni ha provveduto ad individuare tale figura, essenziale per la digitalizzazione coordinata del Paese”.

D’altronde, la difficoltà da parte delle amministrazioni di dare piena attuazione alle disposizioni dell’art 17 del CAD era stata evidenziata proprio dalla Commissione Parlamentare d’inchiesta guidata da Coppola. Nella sua Relazione finale, la Commissione rilevava come pochissime amministrazioni tra quelle interpellate nel corso dei lavori d’indagine avessero effettivamente provveduto alla nomina del RTD (nello specifico, 8 Ministeri su 13, 7 Regioni su 21, 5 Città metropolitane su 14)[5].

Molti hanno imputato tale difficoltà alla formulazione della norma, che ha suscitato non pochi dubbi sull’individuazione della struttura più adeguata a svolgere tale funzione. Da un lato, la natura squisitamente tecnica di molti compiti attribuiti all’ufficio per la transizione al digitale ha contribuito ad avvallare le tesi di coloro che vedevano nel responsabile della nuova struttura la naturale evoluzione del responsabile dei sistemi informativi automatizzati. Dall’altro lato, è stato sottolineato come nelle pubbliche amministrazioni, specialmente quelle più piccole, difficilmente una figura tecnica, seppur inquadrata a un livello dirigenziale, potrebbe ambire ad un ruolo di coordinamento di così elevato profilo, addirittura nel quadro di un rapporto di dipendenza diretta con il vertice politico. Da qui l’ipotesi di poter individuare l’ufficio per la transizione al digitale in una struttura “altra” rispetto a quella responsabile per i sistemi informativi, così svuotando però l’IT manager di alcune tra le sue competenze più proprie[6].

Il monitoraggio dell’attuazione: i dati di IPA

Alla difficoltà da parte degli enti di nominare il responsabile per la transizione al digitale, si aggiunge quella di monitorare l’effettivo rispetto della norma da parte delle amministrazioni italiane. La stessa Commissione Coppola aveva messo in evidenza la difficoltà di reperire le informazioni richieste, a causa di una scarsa reattività delle amministrazioni alle sollecitazioni pervenute. Inoltre, la nomina del RTD non risulta ancora oggi adeguatamente valorizzata nella sezione amministrazione trasparente della maggior parte degli enti pubblici italiani.

Tuttavia, il Piano triennale ha stabilito che, oltre a nominare il RTD, le amministrazioni dovranno registrare i dati relativi al responsabile su Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), secondo le modalità indicate da AgID. A tal fine, dal 1° dicembre 2017 è stato predisposto in IPA, all’interno dell’anagrafica di ogni ente, il campo dedicato all’Ufficio per la transizione al digitale, fornendo quindi una prima fonte attraverso cui rilevare lo stato di attuazione dell’art 17 del CAD.

La mancata pubblicazione su IPA non significa automaticamente che il Responsabile non sia stato nominato. Tuttavia, alla luce del combinato disposto di CAD e Piano triennale, la pubblicazione dei riferimenti del RTD su IPA è da intendersi come parte integrante dell’obbligo.

Ci limiteremo in questa sede a riportare i dati riferiti alle sole amministrazioni già prese in considerazione dalla Commissione Coppola (Ministeri, Regioni, Città Metropolitane, Comuni più grandi), per capire quanto la situazione sia cambiato a quasi un anno dalla pubblicazione della Relazione finale.

I Ministeri

Per quanto riguarda i Ministeri, attualmente 9 su 13 hanno pubblicato su IPA il nominativo del Responsabile dell’Ufficio per il digitale. Si tratta di: MIBAC, Lavoro, Ambiente, Interno [7], MIUR, Giustizia, Salute, MIT e MISE. A questi dovrebbero però aggiungersi anche il Ministero della Difesa, che nella relazione Coppola risultava tra i Ministeri che avevano adempiuto all’obbligo ex art 17 del CAD, e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale [8].

Mancherebbero quindi all’appello soltanto il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.Nel caso del MEF, è facile ipotizzare che la difficoltà nell’individuazione di un ufficio unico a coordinamento delle strategie digitali del Ministero sia da ricondurre alla notevole complessità della struttura, caratterizzata dalla presenza di quattro grandi dipartimenti (Amministrazione Generale, Finanze, Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato), ciascuno con un proprio sistema informativo e con un’apposita direzione IT, dotata di notevole autonomia rispetto alle altre.

Nel caso del MIPAAF, i compiti previsti dall’art. 17 del CAD risultano attualmente attribuiti all’ufficio responsabile per i sistemi informativi[9]. Tuttavia, tale attribuzione è antecedente all’entrata in vigore del decreto di aggiornamento del Codice, e pertanto si riferisce alla precedente formulazione dell’art 17.

Regioni ed Enti locali

Per quanto riguarda invece Regioni ed enti locali, la situazione attuale è la seguente:

  • Regioni e Province autonome: 14 su 21 hanno pubblicato i riferimenti del RTD su IPA. Si tratta di Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. A queste dovrebbero tuttavia aggiungersi anche Calabria[10], Umbria[11], Valle d’Aosta[12] e Veneto[13];
  • Città Metropolitane: 11 su 14 hanno pubblicato i dati dell’Ufficio per la transizione al digitale su IPA. Si tratta di Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Torino e Venezia. Manca all’appello Roma, che risultava tra le 5 CM ad aver risposto positivamente all’indagine della Commissione Coppola, mente la Città metropolitana di Firenze al momento individua come suo RTD il responsabile dei servizi informativi[14].
  • Comuni capoluogo: 44 Comuni su 109 hanno pubblicato i riferimenti del RTD su IPA (si veda l’allegato). Tra questi non compaiono però Catania, Milano e Venezia, annoverate dalla Relazione finale della Commissione Coppola annoverava tra le città ad aver adempiuto all’obbligo di legge.

Se da un lato il quadro risulta sicuramente migliorato rispetto a un anno fa, non si può non evidenziare come la strada da percorrere sia ancora molto lunga. Inoltre, è evidente come questa rilevazione prenda in considerazione un campione non rappresentativo, poiché limitato ad enti dotati di una certa dimensione e struttura. È facile ipotizzare che il panorama degli enti più piccoli sia caratterizzato da una maggiore difficoltà a individuare la figura del RTD.

Proprio alla figura del RTD nelle realtà territoriali è dedicato il primo di una serie di webinar organizzati da FPA in collaborazione con Consorzio dei Comuni Trentini, nell’ambito del servizio di assistenza al progetto “ComunWeb”. Dedicato a segretari comunali e responsabili alla transizione dei Comuni trentini, il webinar del 4 ottobre, dal titolo “Protagonisti del cambiamento nelle PA. Onori e oneri del Responsabile alla transizione digitale”, mira a spiegare il ruolo del RTD in termini di coordinamento e impulso ai processi di reingegnerizzazione dei servizi digitali e attuazione delle misure minime di sicurezza ICT, nonché a illustrare come alcune di queste sfide possano trovare una risposta pratica nell’ambito di ComunWeb, grazie a funzioni e micro-servizi già disponibili. Qui il link al webinar


Note

[1] https://www.agendadigitale.eu/documenti/coppola-pe…

[2] Decreti legislativi n. 179 del 2016 e n. 217 del 2017

[3] https://pianotriennale-ict.readthedocs.io/it/lates…

[4] https://pianotriennale-ict.readthedocs.io/it/lates…

[5] https://relazione-commissione-digitale.readthedocs…

[6] Molti di questi spunti derivano dal ricco dibattito che si è sviluppato sul tema in un’apposita sezione di Forum Italia.

[7] Permangono tuttavia dei dubbi sull’attendibilità del dato riportato in IPA riguardo al Ministero dell’Interno, data la recente nomina del Responsabile per la transizione al digitale alla carica di Prefetto di Rimini.

[8] Con l’ordine di servizio n. 19 del 16 giugno 2017, il Segretario Generale del MAECI ha individuato nel Direttore Generale pro-tempore per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni il responsabile della transizione alla modalità operativa digitale del Ministero.

[9] Ufficio AGRET II – SIAN, coordinamento ICT e informazione, incardinato nella Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

[10] Delibera di Giunta n. 532 del 10/11/2017

[11] Nota Presidente Giunta regionale prot. 0091437-2017 – U del: 26/04/2017

[12] Deliberazione n. 34/2018[13] Deliberazione n. 473 del 10/04/2018

[14] http://www.cittametropolitana.fi.it/note-legali-e-responsabile-della-pubblicazione/

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